Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


148251
IDG821000380
82.10.00380 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Izzi A.
Sulla unitarieta' del concetto di beni strumentali ex art. 40 d.p.r. 597/1973
nota a Cass. sez. I 2 luglio 1981 n. 4288
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 304-306
D23063; D23073; D24043
L' A. esprime perplessita' circa l' affermazione giurisprudenziale secondo cui, posto che l' art. 40 del decreto sull' IRPEF considera improduttivi di reddito fondiario gli immobili costituenti beni strumentali per l' esercizio di imprese commerciali, cioe' gli immobili destinati a partecipare alla formazione del reddito d' impresa, devono considerarsi strumentali i fabbricati di un ente che, anche se costituito a fini non speculativi, realizza il fine istituzionale di costruire fabbricati per darli in locazione. Secondo l' A. il concetto di strumentalita' e' espressione di una destinazione oggettiva dei cespiti nell' ambito dei processi produttivi e non si pone in relazione alcuna con le finalita' istituzionali dell' ente che svolge attivita' commerciale con fine non speculativo. Posto che la strumentalita' rileva per il suo partecipare alla produzione degli utili attraverso costi di ammortamento che ne consentano il disinvestimento in cicli pluriennali, il problema dei limiti che, con riguardo agli immobili, tali concetti incontrano nell' imposizione sul reddito trova soluzione nella disciplina fiscale dei costi di produzione (compresi quelli pluriennali) che, contrapponendosi ai ricavi, generano il reddito d' impresa. Da un' interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 40 e 52 (che stabilisce i principi generali per la determinazione dei costi e ricavi). L' A. rileva da un lato la previsione dell' esercizio di imprese commerciali da parte del possessore come requisito caratterizzante la strumentalita' dell' immobile e dall' altro l' affermazione inequivocabile che i redditi degli immobili non strumentali vanno valutati con criteri fondiari, pur conservando la natura di redditi d' impresa. Si tratta pertanto di situazioni oggettive che non comportano una diversa portata dei precetti a seconda delle finalita' istituzionali dei destinatari. L' esercizio o meno dell' impresa commerciale da parte del possessore dell' immobile quale indice oggettivo perche' il reddito dello stesso venga valutato a costi e ricavi o si presti invece ad una determinazione di natura fondiaria. Applicando tali principi il reddito di magazzini, depositi, uffici e fabbricati industriali dati in locazione e' suscettibile di una valutazione che, partendo al canone di affitto, procede ad una stima di natura fondiaria: non si parla di immobili strumentali ed e' irrilevante che l' impresa abbia o meno tra i fini istituzionali la locazione di immobili.
art. 40 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati