| L' A. esprime perplessita' circa l' affermazione giurisprudenziale
secondo cui, posto che l' art. 40 del decreto sull' IRPEF considera
improduttivi di reddito fondiario gli immobili costituenti beni
strumentali per l' esercizio di imprese commerciali, cioe' gli
immobili destinati a partecipare alla formazione del reddito d'
impresa, devono considerarsi strumentali i fabbricati di un ente che,
anche se costituito a fini non speculativi, realizza il fine
istituzionale di costruire fabbricati per darli in locazione. Secondo
l' A. il concetto di strumentalita' e' espressione di una
destinazione oggettiva dei cespiti nell' ambito dei processi
produttivi e non si pone in relazione alcuna con le finalita'
istituzionali dell' ente che svolge attivita' commerciale con fine
non speculativo. Posto che la strumentalita' rileva per il suo
partecipare alla produzione degli utili attraverso costi di
ammortamento che ne consentano il disinvestimento in cicli
pluriennali, il problema dei limiti che, con riguardo agli immobili,
tali concetti incontrano nell' imposizione sul reddito trova
soluzione nella disciplina fiscale dei costi di produzione (compresi
quelli pluriennali) che, contrapponendosi ai ricavi, generano il
reddito d' impresa. Da un' interpretazione sistematica del combinato
disposto degli artt. 40 e 52 (che stabilisce i principi generali per
la determinazione dei costi e ricavi). L' A. rileva da un lato la
previsione dell' esercizio di imprese commerciali da parte del
possessore come requisito caratterizzante la strumentalita' dell'
immobile e dall' altro l' affermazione inequivocabile che i redditi
degli immobili non strumentali vanno valutati con criteri fondiari,
pur conservando la natura di redditi d' impresa. Si tratta pertanto
di situazioni oggettive che non comportano una diversa portata dei
precetti a seconda delle finalita' istituzionali dei destinatari. L'
esercizio o meno dell' impresa commerciale da parte del possessore
dell' immobile quale indice oggettivo perche' il reddito dello stesso
venga valutato a costi e ricavi o si presti invece ad una
determinazione di natura fondiaria. Applicando tali principi il
reddito di magazzini, depositi, uffici e fabbricati industriali dati
in locazione e' suscettibile di una valutazione che, partendo al
canone di affitto, procede ad una stima di natura fondiaria: non si
parla di immobili strumentali ed e' irrilevante che l' impresa abbia
o meno tra i fini istituzionali la locazione di immobili.
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