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148252
IDG821000382
82.10.00382 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 7 maggio 1981 n. 2967
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 2, pag. 314
D21719; D2175
In merito all' affermazione della Corte di Cassazione secondo cui ai sensi della vigente disciplina del contenzioso tributario nel ricorso alla Commissione Tributaria Centrale i motivi devono essere specificamente indicati e non possono (a pena di inammissibilita' del ricorso) essere individuati con richiamo a quelli formulati specificamente nel ricorso del pregresso giudizio, l' A. ricorda che con riferimento alla normativa previgente l' orientamento della Suprema Corte era piu' elastica in quanto consentiva (stante la diversa formulazione legislativa) che i motivi, anche se non specifici, potessero individuarsi in presenza di una logica correlazione tra ricorso e decisione impugnata.
art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 46 r.d. 8 luglio 1937 n. 1516
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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