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148254
IDG821000385
82.10.00385 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pancaro Carlo
Sulla deduzione dei costi incrementativi di beni non piu' ammortizzabili a seguito di cessione
nota a Ris. Min. Finanze 20 settembre 1980 n. 9/826
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 3, pag. 424-425
D23063; D23073; D24043
In merito all' affermazione ministeriale dell' indeducibilita' dei costi di manutenzione eccedenti il 5% nell' esercizio in cui il cespite e' venduto l' A. precisa anzitutto che il legislatore, pur riconoscendo agli ammortamenti dei costi di trasformazione, ammodernamento e manutenzione una disciplina autonoma, non si e' disinteressato della riferibilita' di tali costi, quando siano incrementativi, ai singoli beni. In caso contrario si sarebbe in presenza di una delle piu' vistose divaricazioni tra normativa fiscale e principi di competenza economica, non esistendo alcuna possibilita' ne' economica ne' civilitica di attivare in bilancio una categoria autonoma di costi incrementativi svincolata dai cespiti cui gli stessi si riferiscono ed essendo invece obbligatorio esprimere tali spese ad utilita' pluriennale maggiorando del loro importo i cespiti per i quali sono state sostenute . L' A. ritiene inconferente ai fini dell' affermazione della tesi contraria il richiamo (effettuato dalla risoluzione in rassegna) all' art. 16 del decreto sull' accertamento, in quanto il divieto di cumulo contemplato da tale norma riguarda solo il prospetto dei cespiti ammortizzabili ed ha la sola finalita' di rendere agevoli i controlli sugli ammortamenti. Da tale norma non e' desumibile il principio di natura sostanziale secondo cui il legislatore tributario non consentirebbe alcuna relazione tra costi incrementativi e cespiti, ignorando del tutto la situazione di bilancio e quella economica correttamente rappresentata da tale documento. Secondo l' A. l' ultimo comma dell' art. 68 del decreto sull' IRPEF tende solo a risolvere con presunzione assoluta l' annoso dissidio sull' individuazione dei costi aventi utilita' pluriennale rispetto a quelli che non l' anno, stabilendo l' ammontare dei costi deducibili immediatamente e le aliquote applicabili ai costi rinviati. La norma enuncia i criteri per l' ammortamento del bene (che consta di una quota relativa al costo originario e di una relativa alla spesa incrementativa): le norme fiscali e quelle civilistiche non contrastano e nel caso di cessione del bene risulta sospesa ogni procedura di ammortamento del cespite sia nel costo originario sia nelle spese sostenute per ammodernarlo o trasformarlo.
art. 68 comma ultimo d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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