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| IDG821000385 | |
| 82.10.00385 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pancaro Carlo
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| Sulla deduzione dei costi incrementativi di beni non piu'
ammortizzabili a seguito di cessione
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| nota a Ris. Min. Finanze 20 settembre 1980 n. 9/826
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 3, pag. 424-425
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| D23063; D23073; D24043
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| In merito all' affermazione ministeriale dell' indeducibilita' dei
costi di manutenzione eccedenti il 5% nell' esercizio in cui il
cespite e' venduto l' A. precisa anzitutto che il legislatore, pur
riconoscendo agli ammortamenti dei costi di trasformazione,
ammodernamento e manutenzione una disciplina autonoma, non si e'
disinteressato della riferibilita' di tali costi, quando siano
incrementativi, ai singoli beni. In caso contrario si sarebbe in
presenza di una delle piu' vistose divaricazioni tra normativa
fiscale e principi di competenza economica, non esistendo alcuna
possibilita' ne' economica ne' civilitica di attivare in bilancio una
categoria autonoma di costi incrementativi svincolata dai cespiti cui
gli stessi si riferiscono ed essendo invece obbligatorio esprimere
tali spese ad utilita' pluriennale maggiorando del loro importo i
cespiti per i quali sono state sostenute . L' A. ritiene inconferente
ai fini dell' affermazione della tesi contraria il richiamo
(effettuato dalla risoluzione in rassegna) all' art. 16 del decreto
sull' accertamento, in quanto il divieto di cumulo contemplato da
tale norma riguarda solo il prospetto dei cespiti ammortizzabili ed
ha la sola finalita' di rendere agevoli i controlli sugli
ammortamenti. Da tale norma non e' desumibile il principio di natura
sostanziale secondo cui il legislatore tributario non consentirebbe
alcuna relazione tra costi incrementativi e cespiti, ignorando del
tutto la situazione di bilancio e quella economica correttamente
rappresentata da tale documento. Secondo l' A. l' ultimo comma dell'
art. 68 del decreto sull' IRPEF tende solo a risolvere con
presunzione assoluta l' annoso dissidio sull' individuazione dei
costi aventi utilita' pluriennale rispetto a quelli che non l' anno,
stabilendo l' ammontare dei costi deducibili immediatamente e le
aliquote applicabili ai costi rinviati. La norma enuncia i criteri
per l' ammortamento del bene (che consta di una quota relativa al
costo originario e di una relativa alla spesa incrementativa): le
norme fiscali e quelle civilistiche non contrastano e nel caso di
cessione del bene risulta sospesa ogni procedura di ammortamento del
cespite sia nel costo originario sia nelle spese sostenute per
ammodernarlo o trasformarlo.
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| art. 68 comma ultimo d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 16 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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