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| IDG821000387 | |
| 82.10.00387 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Sulla sperequazione emergente dal beneficio ex art. 3, c. 2, l.
787/1978 in favore delle societa' consortili di banche
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| nota a Circ. Min. Finanze 24 aprile 1981 n. 15
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 3, pag. 433-435
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| D312207; D23106; D23076; D312201; D18124
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| Pur condividendo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze
in merito alla disciplina agevolativa prevista ai fini dell' imposta
di registro e dell' IRPEG per le societa' consortili di banche di cui
alla legge n. 787 del 1978 (societa' per azioni aventi per oggetto
esclusivo la sottoscrizione e vendita di azioni ed obbligazioni
convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di
capitale e per emissioni di obbligazioni convertibili connessi a
piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle
imprese emittenti), l' A. critica le scelte tecniche operate dal
legislatore in materia. Precisate le modalita' agevolate di
applicazione dell' imposta di registro (imposta fissa per atti
costitutivi ed aumenti di capitale) e dell' IRPEG (possibilita' per i
soggetti che partecipano al capitale delle societa' consortili di
costituire un fondo in sospensione d' imposta pari al 75% del costo
delle partecipazioni sottoscritte e regolamentazione del
funzionamento dello stesso al manifestarsi di perdite o di
minusvalenze ovvero di rimborsi di capitale), l' A. ritiene che il
meccanismo agevolativo prescelto ai fini dell' imposizione diretta di
fondi su di una soluzione tecnica (costituzione di un fondo in
bilancio ed opzione su di una soluzione tecnica (costituzione di un
fondo in bilancio ed opzione per l' imputazione delle perdite al
fondo od al conto economico) distorsiva. Secondo l' A. l' iscrizione
del fondo in bilancio per sistemarvi anticipate svalutazioni
contrasta con i principi di chiarezza che presiedono alla stesura del
documento e l' opzione consentita dalla norma fiscale sull'
imputabilita' delle perdite al conto economico od al fondo ingenera
una grave sperequazione per l' ampliarsi od il ridursi del beneficio
tributario. Il Ministero delle Finanze, ammessa la natura equivoca
del fondo iscritto in bilancio e trascurato il contrasto tra
comportamento civilisticamente corretto e comportamento fiscalmente
vantaggioso reso possibile dalla liberta' di imputazione delle
perdite al conto economico od al fondo, ha cercato di superare
equitativamente la sperequazione fiscale consentendo ai soggetti che
abbianodovuto in determinati esercizi coprire le perdite facendo
ricorso all' apposito fondo di operare in modo che lo stesso possa
essere reintegrato da eventuali precedenti utilizzi. Secondo l' A.
tale soluzione si presenta peraltro per molte societa' di difficile
attuazione.
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| art. 3 comma 2 l. 5 dicembre 1978 n. 787
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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