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148256
IDG821000387
82.10.00387 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sulla sperequazione emergente dal beneficio ex art. 3, c. 2, l. 787/1978 in favore delle societa' consortili di banche
nota a Circ. Min. Finanze 24 aprile 1981 n. 15
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 3, pag. 433-435
D312207; D23106; D23076; D312201; D18124
Pur condividendo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze in merito alla disciplina agevolativa prevista ai fini dell' imposta di registro e dell' IRPEG per le societa' consortili di banche di cui alla legge n. 787 del 1978 (societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e vendita di azioni ed obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali per aumenti di capitale e per emissioni di obbligazioni convertibili connessi a piani di risanamento produttivo, economico e finanziario delle imprese emittenti), l' A. critica le scelte tecniche operate dal legislatore in materia. Precisate le modalita' agevolate di applicazione dell' imposta di registro (imposta fissa per atti costitutivi ed aumenti di capitale) e dell' IRPEG (possibilita' per i soggetti che partecipano al capitale delle societa' consortili di costituire un fondo in sospensione d' imposta pari al 75% del costo delle partecipazioni sottoscritte e regolamentazione del funzionamento dello stesso al manifestarsi di perdite o di minusvalenze ovvero di rimborsi di capitale), l' A. ritiene che il meccanismo agevolativo prescelto ai fini dell' imposizione diretta di fondi su di una soluzione tecnica (costituzione di un fondo in bilancio ed opzione su di una soluzione tecnica (costituzione di un fondo in bilancio ed opzione per l' imputazione delle perdite al fondo od al conto economico) distorsiva. Secondo l' A. l' iscrizione del fondo in bilancio per sistemarvi anticipate svalutazioni contrasta con i principi di chiarezza che presiedono alla stesura del documento e l' opzione consentita dalla norma fiscale sull' imputabilita' delle perdite al conto economico od al fondo ingenera una grave sperequazione per l' ampliarsi od il ridursi del beneficio tributario. Il Ministero delle Finanze, ammessa la natura equivoca del fondo iscritto in bilancio e trascurato il contrasto tra comportamento civilisticamente corretto e comportamento fiscalmente vantaggioso reso possibile dalla liberta' di imputazione delle perdite al conto economico od al fondo, ha cercato di superare equitativamente la sperequazione fiscale consentendo ai soggetti che abbianodovuto in determinati esercizi coprire le perdite facendo ricorso all' apposito fondo di operare in modo che lo stesso possa essere reintegrato da eventuali precedenti utilizzi. Secondo l' A. tale soluzione si presenta peraltro per molte societa' di difficile attuazione.
art. 3 comma 2 l. 5 dicembre 1978 n. 787
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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