| Premesse alcune considerazioni critiche sulla stortura (consentita
dalla normativa vigente) per cui, nonostante l' impianto di un'
anagrafe tributaria, e' possibile che una societa' di fatto che si
sia dichiarato tale agli effetti dell' IVA o delle imposte sui
redditi non esista agli effetti dell' imposta di registro e censurata
l' intempestivita' delle istruzioni ministeriali emenate in materia,
l' A. chiarisce la portata della norma che ha previsto la
regolarizzazione ai fini dell' imposta di registro delle societa' di
fatto esistenti alla data del 31 ottobre 1980. In particolare l' A.
precisa quali ne sono i soggetti beneficiari (societa' di fatto e non
anche societa' irregolari), la prova dell' esistenza della societa'
(dichiarazioni fatte in data anteriore a quella suddetta agli effetti
dell' IVA o delle imposte sui redditi), la base imponibile
(patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale alla data
della regolarizzazione sulla base delle scritture contabili
obbligatorie, anche ai soli fini fiscali, od, in mancanza, di altri
elementi fiscalmente rilevanti), modalita' e limiti di effettuazione
del giudizio di stima, contenuto e forma dell' atto di
regolarizzazione (atto in forma pubblica o privata, in bollo da l.
20008 che, avendo natura ricognitiva e non costitutiva, puo'
limitarsi ad evidenziare solo gli elementi che, al di fuori dei patti
sociali, caratterizzano l' esteriorizzazione della societa'), effetti
della regolarizzazione ai fini del tributo di registro (possibilita'
di enunciare in qualsiasi atto civile o giudiziario la societa' di
fatto senza corrispondere l' imposta di enunciazione e di trasferire
quote della societa' di fatto con applicazione dell' imposta fissa).
Con l' atto di regolarizzazione i soci possono dichiarare che i beni
immobili ad essi personalmente intestati, ma utilizzati dall' impresa
sociale, appartengono alla societa': in tal caso si applicano l'
imposta di registro nella misura dell' 1%, nonche' l' INVIM e l'
imposta ipotecaria o catastale.
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