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148259
IDG821000390
82.10.00390 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
L(uigi) P(ietrantonio)
Sulla regolarizzazione ex art. 26 quater d.l. 693/1980 ai fini del solo tributo di registro di societa' di fatto gia' regolari agli effetti dell' IVA e dell' imposizione diretta
nota a Circ. Min. Finanze 8 giugno 1981 n. 22
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 6, pt. 3, pag. 460-464
D23101; D23071; D23150; D3121
Premesse alcune considerazioni critiche sulla stortura (consentita dalla normativa vigente) per cui, nonostante l' impianto di un' anagrafe tributaria, e' possibile che una societa' di fatto che si sia dichiarato tale agli effetti dell' IVA o delle imposte sui redditi non esista agli effetti dell' imposta di registro e censurata l' intempestivita' delle istruzioni ministeriali emenate in materia, l' A. chiarisce la portata della norma che ha previsto la regolarizzazione ai fini dell' imposta di registro delle societa' di fatto esistenti alla data del 31 ottobre 1980. In particolare l' A. precisa quali ne sono i soggetti beneficiari (societa' di fatto e non anche societa' irregolari), la prova dell' esistenza della societa' (dichiarazioni fatte in data anteriore a quella suddetta agli effetti dell' IVA o delle imposte sui redditi), la base imponibile (patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione sulla base delle scritture contabili obbligatorie, anche ai soli fini fiscali, od, in mancanza, di altri elementi fiscalmente rilevanti), modalita' e limiti di effettuazione del giudizio di stima, contenuto e forma dell' atto di regolarizzazione (atto in forma pubblica o privata, in bollo da l. 20008 che, avendo natura ricognitiva e non costitutiva, puo' limitarsi ad evidenziare solo gli elementi che, al di fuori dei patti sociali, caratterizzano l' esteriorizzazione della societa'), effetti della regolarizzazione ai fini del tributo di registro (possibilita' di enunciare in qualsiasi atto civile o giudiziario la societa' di fatto senza corrispondere l' imposta di enunciazione e di trasferire quote della societa' di fatto con applicazione dell' imposta fissa). Con l' atto di regolarizzazione i soci possono dichiarare che i beni immobili ad essi personalmente intestati, ma utilizzati dall' impresa sociale, appartengono alla societa': in tal caso si applicano l' imposta di registro nella misura dell' 1%, nonche' l' INVIM e l' imposta ipotecaria o catastale.
art. 26 quater d.l. 31 ottobre 1980 n. 693 l. 22 dicembre 1980 n. 891
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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