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148261
IDG821000393
82.10.00393 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzarella Francesco
Sul termine per l' accertamento valore nel caso di denuncia non imponibile ai fini dell' imposta sulle successioni
nota a Cass. sez. I 28 aprile 1981 n. 2558
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 321-322
D23114; D2152; D23112
L' A. osserva che la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso di presentazione di denuncia agli effetti dell' imposta di successione in misura inferiore al minimo imponibile fosse applicabile il normale termine di decadenza di cui all' art. 21 del decreto n. 1639 del 1936, decorrente dalla data in cui vi era certezza che l' ufficio avesse constatato che i beni, in base al valore dichiarato, fossero esenti da imposta, assume rilevanza sia perche' per la prima volta la questione viene esaminata in relazione alla disciplina previgente sia perche' la stessa questione si pone agli effetti della normativa vigente. Ricordato che secondo il regime previgente nei casi in cui il valore dichiarato dei beni caduti in successione poteva essere rettificato dall' ufficio il termine annuale di decadenza per la notifica dell' avviso di accertamento decorreva dal pagamento dell' imposta principale e che identica statuizione e' contenuta nel vigente decreto n. 637 del 1972, l' A. rileva che in entrambe le normative non e' espressamente previsto il suddetto termine decadenziale nell' ipotesi in cui il valore dichiarato dei beni caduti in successione, pur essendo soggetto a revisione da parte dell' ufficio, non comporti il pagamento dell' imposta principale perche', inferiore al minimo imponibile. In tal caso si pone pertanto il problema dell' applicabilita' del termine piu' breve previsto espressamente per la notifica dell' avviso di accertamento nel caso di dichiarazione di successione che dia luogo al pagamento dell' imposta principale ovvero di quello piu' ampio nel quale la finanza puo' chiedere il pagamento del tributo. L' A., condividendo l' avviso espresso nella sentenza in esame, ritiene estensivamente applicabile il termine annuale di decadenza previsto dalla disciplina previgente e quello biennale di decadenza previsto dalla disciplina vigente. Circa la decorrenza del termine l' A. osserva che, seguendo il principio enunciato nella sentenza in base al quale il termine iniziale nel caso di dichiarata esenzione decorre dal momento in cui vi e' certezza che l' ufficio non solo abbia avuto conoscenza della denunciata successione, ma abbia constatata che i beni sono esenti per l' esiguita' del valore, si dovrebbe concludere che il termine puo' protrarsi anche all' infinito. Secondo l' A. e' piu' logico e conforme al sistema ritenere che, se non e' dovuta l' imposta principale perche' il valore dichiarato e' inferiore al minimo imponibile, il termine debba decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione.
art. 37 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270 art. 21 r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 art. 26 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 art. 4 d.p.r. 6 dicembre 1977 n. 914
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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