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| IDG821000393 | |
| 82.10.00393 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mazzarella Francesco
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| Sul termine per l' accertamento valore nel caso di denuncia non
imponibile ai fini dell' imposta sulle successioni
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| nota a Cass. sez. I 28 aprile 1981 n. 2558
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 321-322
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| D23114; D2152; D23112
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| L' A. osserva che la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha
ritenuto che nel caso di presentazione di denuncia agli effetti dell'
imposta di successione in misura inferiore al minimo imponibile fosse
applicabile il normale termine di decadenza di cui all' art. 21 del
decreto n. 1639 del 1936, decorrente dalla data in cui vi era
certezza che l' ufficio avesse constatato che i beni, in base al
valore dichiarato, fossero esenti da imposta, assume rilevanza sia
perche' per la prima volta la questione viene esaminata in relazione
alla disciplina previgente sia perche' la stessa questione si pone
agli effetti della normativa vigente. Ricordato che secondo il regime
previgente nei casi in cui il valore dichiarato dei beni caduti in
successione poteva essere rettificato dall' ufficio il termine
annuale di decadenza per la notifica dell' avviso di accertamento
decorreva dal pagamento dell' imposta principale e che identica
statuizione e' contenuta nel vigente decreto n. 637 del 1972, l' A.
rileva che in entrambe le normative non e' espressamente previsto il
suddetto termine decadenziale nell' ipotesi in cui il valore
dichiarato dei beni caduti in successione, pur essendo soggetto a
revisione da parte dell' ufficio, non comporti il pagamento dell'
imposta principale perche', inferiore al minimo imponibile. In tal
caso si pone pertanto il problema dell' applicabilita' del termine
piu' breve previsto espressamente per la notifica dell' avviso di
accertamento nel caso di dichiarazione di successione che dia luogo
al pagamento dell' imposta principale ovvero di quello piu' ampio nel
quale la finanza puo' chiedere il pagamento del tributo. L' A.,
condividendo l' avviso espresso nella sentenza in esame, ritiene
estensivamente applicabile il termine annuale di decadenza previsto
dalla disciplina previgente e quello biennale di decadenza previsto
dalla disciplina vigente. Circa la decorrenza del termine l' A.
osserva che, seguendo il principio enunciato nella sentenza in base
al quale il termine iniziale nel caso di dichiarata esenzione decorre
dal momento in cui vi e' certezza che l' ufficio non solo abbia avuto
conoscenza della denunciata successione, ma abbia constatata che i
beni sono esenti per l' esiguita' del valore, si dovrebbe concludere
che il termine puo' protrarsi anche all' infinito. Secondo l' A. e'
piu' logico e conforme al sistema ritenere che, se non e' dovuta l'
imposta principale perche' il valore dichiarato e' inferiore al
minimo imponibile, il termine debba decorrere dalla data di
presentazione della dichiarazione.
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| art. 37 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270
art. 21 r.d. 7 agosto 1936 n. 1639
art. 26 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
art. 4 d.p.r. 6 dicembre 1977 n. 914
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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