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| IDG821000395 | |
| 82.10.00395 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Nota a Cass. sez. I 14 ottobre 1980 n. 5515
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 357
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| D2171; D2175
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| Nel criticare la sentenza della Corte di Cassazione che, agli effetti
di cui all' ultimo comma dell' art. 44 del decreto sul contenzioso
tributario, ha ritenuto rilevanti per la data di deposito delle
decisioni le modalita' di pubblicazioni stabilite dall' art. 34 del
decreto n. 1516 del 1937, l' A. osserva che tale norma (secondo la
quale le decisioni delle commissioni si intendono pubblicate alla
data di ricevimento da parte dell' ufficio e che l' invio deve
risultare da un elenco in duplice esemplare uno dei quali, datato e
sottoscritto dall' ufficio ricevente, e restituito alla segreteria e
tenuto a disposizione del contribuente) e' stata implicitamente (e
parzialmente) abrogata al fine di evitare il sospetto che gli uffici
si autoprorogassero i termini per le impugnazioni attraverso il
timbro di protocollazione di ricevimento. Dalla nuova statuizione
secondo cui la decisione si intende pubblicata quando ne e' inviata
copia all' ufficio consegui' che il termine iniziale per la notifica
al contribuente del dispositivo decorreva dalla data di spedizione
all' ufficio da parte della segreteria.
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| art. 44 comma ultimo d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636
art. 34 r.d. 8 luglio 1937 n. 1516
art. 50 comma 3 l. 5 gennaio 1956 n. 1
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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