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148263
IDG821000395
82.10.00395 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Nota a Cass. sez. I 14 ottobre 1980 n. 5515
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 357
D2171; D2175
Nel criticare la sentenza della Corte di Cassazione che, agli effetti di cui all' ultimo comma dell' art. 44 del decreto sul contenzioso tributario, ha ritenuto rilevanti per la data di deposito delle decisioni le modalita' di pubblicazioni stabilite dall' art. 34 del decreto n. 1516 del 1937, l' A. osserva che tale norma (secondo la quale le decisioni delle commissioni si intendono pubblicate alla data di ricevimento da parte dell' ufficio e che l' invio deve risultare da un elenco in duplice esemplare uno dei quali, datato e sottoscritto dall' ufficio ricevente, e restituito alla segreteria e tenuto a disposizione del contribuente) e' stata implicitamente (e parzialmente) abrogata al fine di evitare il sospetto che gli uffici si autoprorogassero i termini per le impugnazioni attraverso il timbro di protocollazione di ricevimento. Dalla nuova statuizione secondo cui la decisione si intende pubblicata quando ne e' inviata copia all' ufficio consegui' che il termine iniziale per la notifica al contribuente del dispositivo decorreva dalla data di spedizione all' ufficio da parte della segreteria.
art. 44 comma ultimo d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 art. 34 r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 art. 50 comma 3 l. 5 gennaio 1956 n. 1
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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