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148264
IDG821000396
82.10.00396 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierantonio Luigi
Sull' obbligo delle ritenute alla fonte da parte del curatore fallimentare
nota a Cass. sez. I 28 ottobre 1980 n. 5777
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 360-361
D21801; D23068; D31352
Premesso che con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta sulla dibattuta questione dell' obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte da parte del curatore fallimentare, l' A., pur riconoscendo che il curatore o l' ufficio fallimentare non sono indicati espressamente tra i soggetti obbligati, in qualita' di titolari di un reddito d' impresa o di soggetti passivi dell' IRPEG, ad effettuare le ritenute d' acconto sui redditi di lavoro dipendente od assimilati o di lavoro autonomo, osserva che un esame completo dell' art. 10 del decreto sull' accertamento porta a concludere che il curatore ha l' obbligo non solo di presentare la dichiarazione dei redditi, ma anche di presentare la dichiarazione dei sostituti d' imposta. Poiche' dalla giurisprudenza stessa della Suprema Corte si desume che il fallimento di un' impresa, societaria o meno, non determina la cessazione della stessa e che per l' effetto il curatore fallimentare e' soggetto agli stessi adempimenti, formali e sostanziali, che incombono al liquidatore ordinario, si deve concludere che, come quest' ultimo, anche il curatore ha l' obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d' imposta (obbligo legislativamente previsto con riferimento al periodo della liquidazione). Pertanto il curatore, se corrisponde compensi di natura retributiva o professionale, deve operare la ritenuta e presentare la relativa dichiarazione, essendo irrilevante che la prestazione sia effettuata a favore dell' impresa fallita (pur sempre esistente) o dell' ufficio fallimentare). L' A. conclude osservando che la questione (nonostante la drastica affermazione giurisprudenziale di insussistenza dell' obbligo in questione) non puo' ritenersi definitivamente risolta.
art. 23 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 24 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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