| Premesso che con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione si
pronuncia per la prima volta sulla dibattuta questione dell' obbligo
di effettuazione delle ritenute alla fonte da parte del curatore
fallimentare, l' A., pur riconoscendo che il curatore o l' ufficio
fallimentare non sono indicati espressamente tra i soggetti
obbligati, in qualita' di titolari di un reddito d' impresa o di
soggetti passivi dell' IRPEG, ad effettuare le ritenute d' acconto
sui redditi di lavoro dipendente od assimilati o di lavoro autonomo,
osserva che un esame completo dell' art. 10 del decreto sull'
accertamento porta a concludere che il curatore ha l' obbligo non
solo di presentare la dichiarazione dei redditi, ma anche di
presentare la dichiarazione dei sostituti d' imposta. Poiche' dalla
giurisprudenza stessa della Suprema Corte si desume che il fallimento
di un' impresa, societaria o meno, non determina la cessazione della
stessa e che per l' effetto il curatore fallimentare e' soggetto agli
stessi adempimenti, formali e sostanziali, che incombono al
liquidatore ordinario, si deve concludere che, come quest' ultimo,
anche il curatore ha l' obbligo di presentare la dichiarazione dei
sostituti d' imposta (obbligo legislativamente previsto con
riferimento al periodo della liquidazione). Pertanto il curatore, se
corrisponde compensi di natura retributiva o professionale, deve
operare la ritenuta e presentare la relativa dichiarazione, essendo
irrilevante che la prestazione sia effettuata a favore dell' impresa
fallita (pur sempre esistente) o dell' ufficio fallimentare). L' A.
conclude osservando che la questione (nonostante la drastica
affermazione giurisprudenziale di insussistenza dell' obbligo in
questione) non puo' ritenersi definitivamente risolta.
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