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148265
IDG821000397
82.10.00397 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sulla nullita' della notifica INVIM al Procuratore ad negotia
nota a Comm. Centr. sez. XVII 3 gennaio 1981 n. 19
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 365-366
D24052; D23101; D2141
Nel condividere la tesi giurisprudenziale circa la nullita' ai fini dell' INVIM dell' avviso di accertamento notificato al procuratore speciale intervenuto nell' atto di trasferimento oneroso di immobili in nome e per conto dell' alienante, l' A. osserva che la previsione di un' espressa disciplina dei soggetti obbligati al pagamento dell' imposta e della solidarieta' passiva rende inapplicabile le norme disciplinanti la stessa materia ai fini dell' imposta di registro. Il raffronto delle due diverse discipline evidenzia che agli effetti dell' INVIM e' rilevante la sola qualifica giuridica di alienante, mentre ai fini dell' imposta di registro rilevano entrambe le parti contraenti, nonche' i soggetti nel cui interesse e' stata richiesta la registrazione. Alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il rappresentante di uno dei soggetti direttamente interessati al rapporto giuridico, dovendosi considerare contraente, e' solidalmente obbligato al pagamento dell' imposta di registro dovuta per l' atto cui interviene; ai fini dell' INVIM, data la diversa disciplina della materia, il procuratore speciale dell' alienante (come lo stesso acquirente dell' immobile) e' soggetto del tutto estraneo al rapporto tributario.
art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 art. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 art. 93 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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