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| IDG821000397 | |
| 82.10.00397 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Sulla nullita' della notifica INVIM al Procuratore ad negotia
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| nota a Comm. Centr. sez. XVII 3 gennaio 1981 n. 19
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 365-366
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| D24052; D23101; D2141
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| Nel condividere la tesi giurisprudenziale circa la nullita' ai fini
dell' INVIM dell' avviso di accertamento notificato al procuratore
speciale intervenuto nell' atto di trasferimento oneroso di immobili
in nome e per conto dell' alienante, l' A. osserva che la previsione
di un' espressa disciplina dei soggetti obbligati al pagamento dell'
imposta e della solidarieta' passiva rende inapplicabile le norme
disciplinanti la stessa materia ai fini dell' imposta di registro. Il
raffronto delle due diverse discipline evidenzia che agli effetti
dell' INVIM e' rilevante la sola qualifica giuridica di alienante,
mentre ai fini dell' imposta di registro rilevano entrambe le parti
contraenti, nonche' i soggetti nel cui interesse e' stata richiesta
la registrazione. Alla stregua di un consolidato orientamento
giurisprudenziale, il rappresentante di uno dei soggetti direttamente
interessati al rapporto giuridico, dovendosi considerare contraente,
e' solidalmente obbligato al pagamento dell' imposta di registro
dovuta per l' atto cui interviene; ai fini dell' INVIM, data la
diversa disciplina della materia, il procuratore speciale dell'
alienante (come lo stesso acquirente dell' immobile) e' soggetto del
tutto estraneo al rapporto tributario.
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| art. 55 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634
art. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
art. 93 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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