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148266
IDG821000398
82.10.00398 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Sulla detraibilita' dell' IVA inesattamente assolta per eccesso
nota a Ris. Min. Finanze 20 marzo 1981 n. 41187
Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 497-498
D23150; D23153
In merito alla questione dell' imponibilita' ai fini dell' IVA dell' intera cifra corrisposta a fronte del prestito di personale ovvero della sola percentuale di aumento del puro costo sostenuto l' A. osserva che l' affermazione, contenuta nella risoluzione in rassegna, dell' imponibilita' del corrispettivo e non della sola eccedenza, non tiene debito conto delle numerose pronunzie ministeriali che hanno riconosciuto la non soggettabilita' dei prestiti di personale allorche' essi avvengano dietro rimborso delle pure spese di costo e, di converso, l' imponibilita' dell' intera cifra qualora venga pattuita una controprestazione in denaro commisurata al costo sostenuto dal prestatore di servizio (che da' il personale in prestito) aumentato di una determinata percentuale. Circa la questione della detraibilita' o meno dell' IVA erroneamente addebitata al committente o cessionario l' A., rilevato come il Ministero delle Finanze mostri di volersi astenere dalla formulazione di criteri di massima in materia, sostiene le detraibilita' dell' imposta assolta in misura maggiore del dovuto nei casi in cui sussistano le condizioni richieste dal legislatore per effettuare la detrazione (assolvimento o debenza ovvero addebito a titolo di rivalsa dell' imposta al contribuente per operazioni afferenti l' esercizio di impresa, arte o professione).
art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 3 comma 1 d.p.r. 2l ottobre 1972 n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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