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| IDG821000403 | |
| 82.10.00403 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lizzul Rodolfo
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| Sulla strumentalita' dei beni nell' ambito delle imprese commerciali
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| Rass. trib., an. 24 (1981), fasc. 9, pt. 1, pag. 66-76
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23063; D23073; D24043; D220
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| Trattando il tema della strumentalizzazione dei beni nell' ambito
delle imprese commerciali, l' A. ritiene opportuno ricordare
anzitutto le caratteristiche del sistema fiscale italiano anteriore
alla riforma e le tappe fondamentali della riforma stessa, il
"programma economico nazionale 1966-1970" nella parte relativa alle
imposte dirette, il "progetto Preti", il "parere del CNEL" ed il
"progetto Reale"). Secondo l' A. nello spirito della riforma deve
ritenersi che i redditi fondiari ed agrari abbiano una loro
classificazione separata ed una unitarieta' di determinazione su base
catastale nei soli casi in cui si trovino al di fuori dell' attivita'
imprenditoriale e quindi del complesso aziendale. Costituisce infatti
caratteristica peculiare e tratto differenziatore fondamentale
rispetto al sistema previgente la creazione di una categoria dei
redditi d' impresa assorbente tutte le altre forme di ricavo che
possono realizzarsi nell' impresa, una categoria che ingloba i
proventi immobiliari e di capitale relativi a cespiti dell' impresa.
Secondo l' A. in tale ottica, una volta accertata la sussistenza dei
requisiti dell' attivita' imprenditoriale, l' accertamento della
strumentalita' dei beni utilizzati dall' imprenditore nell' azienda
ha un senso solo nel caso di imprenditore individuale per non creare
confusioni tra patrimonio privato della persona fisica e patrimonio
dell' impresa. Esaminando quindi le statuizioni contenute nei decreti
delegati in relazione al concetto di reddito d' impresa e di
coesistenza di tale reddito e dei redditi fondiari, l' A. conclude
che la previsione legislativa del principio di unitarieta' di
tassazione del reddito d' impresa secondo principi contabili consente
(ed impone) all' interprete di evitare la complessa problematica
della disamina sulla strumentalita' dei beni aziendali ed auspica che
in tal senso si orienti la giurisprudenza della Suprema Corte.
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| art. 40 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 44 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 2 n. 17 l. 9 ottobre 1971 n. 825
art. 72 d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645
art. 4 comma 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 599
art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598
art. 52 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 2 d.p.r. 28 marzo 1975 n. 60
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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