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| IDG821000405 | |
| 82.10.00405 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Berliri Giuseppe
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| Improduttivita' delle abitazioni in godimento diretto dei proprietari
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| Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 295-302
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23015; D23063; D24043
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| Premesso che l' imposizione personale sui redditi figurativi o
presunti degli immobili urbani abitati dai proprietari si basa sull'
erronea concezione che detti beni siano fruttiferi come i fondi
rustici e rilevato che appare in contrasto con i principi dell'
ordinamento giuridico che le leggi tributarie penalizzino il
godimento diretto delle abitazioni, l' A. osserva che i redditi
figurativi degli immobili in godimento diretto dei proprietari,
mancando del carattere dell' effettivita', si prestano a
manipolazioni politiche volte a perseguire scopi demagogici o
comunque extratributari. Ne sono esempi emblematici l' istituzione
dell' "imposta sulla seconda casa" (in palese contrasto con i
principi costituzionali di uguaglianza e di capacita' contributiva),
l' elevazione dal 20 all' 80% della rendita catastale rivalutata del
reddito imponibile della casa di abitazione non locate o comunque non
utilizzate (con conseguente creazione di un reddito imponibile
obiettivamente inesistente, anche sotto il mero aspetto figurativo) e
da ultimo la manovra di ancorare la determinazione dei redditi delle
case di abitazione in godimento diretto dei proprietari non piu' alle
rendite catastali rivalutate, ma all' equo canone. L' A. conclude
sottolineando la mancanza di una seria motivazione scientifica e
razionale della considerazione dei redditi figurativi suddetti ai
fini dell' imposizione personale sui redditi.
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| art. 6 d.p.r. 2. settembre 1973 n. 597
art. 21 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 4 l. 24 aprile 1980 n. 146
art. 3 Cost.
art. 53 Cost.
art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 88 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 47 comma 2 Cost.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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