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148272
IDG821000406
82.10.00406 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cinti Noe'
Omissione e ritardi della trascrizione dal vecchio al nuovo ordinamento
nota a Cass. sez. I 17 luglio 1980 n. 4652
Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 2, pt. 2, pag. 307-316
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23248; D308300
L' A. prende spunto da una pronuncia della Corte di Cassazione concernente l' applicazione della sanzione prevista dal decreto sulle imposte ipotecarie per la tardiva richiesta di formalita' per esaminare la normativa civilistica e quella tributaria relative alle formalita' riguardanti le variazioni nella titolarita' di diritti immobiliari. Ricordata la correlazione tra danno, o lucro evasivo, e relativa sanzione fiscale prevista dalla legge delega per la riforma tributaria, l' A., considerando che la legge di registro e la legge sulle successioni e donazioni disciplinano contestualmente ritardo ed omissione, ritiene che l' interpretazione della Suprema Corte secondo cui la disciplina sanzionatoria prevista dal II comma dell' art. 17 del decreto sulle imposte ipotecarie per l' omissione della richiesta della formalita' e' applicabile anche al caso di tardivita', salva un' equa considerazione in sede di concreta determinazione della pena pecuniaria, sia sostanzialmente accettabile in quanto ragionevolmente evolutiva ed intesa a risolvere la questione in armonia con i criteri direttivi della legge delegante sull' apprezzamento delle conseguenze tributarie della violazione da sanzionare.
art. 2671 c.c. art. 7 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635 art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635 art. 10 n. 11 l. 9 ottobre 1971 n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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