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| IDG821000408 | |
| 82.10.00408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pezzana Aldo
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| Considerazioni storiche ed economiche sull' imposta di successione
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| Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 433-445
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2311
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| Premesso che storicamente, al momento del deterioramento della
situazione dell' impero romano, ad un inasperimento dei tributi sul
patrimonio corrispose una caduta d' interesse per il tributo
successorio, l' A. osserva che nel medioevo vi fu un diverso
trattamento successorio dei beni feudali e dei beli allodiali e solo
nel secolo XVIII si comincio' a studiare il tributo in termini
economici. Ad esso dedico' un' ampia indagine Adam Smith, affermando
che esso non dovrebbe normalmente colpire le successioni in linea
retta; a tale principio si ispirano le legislazioni fiscali dei
secoli successivi e quelle degli stati italiani pre-unitari,
riconoscendo i diritti della famiglia come societa' naturale fondata
sul matrimonio. Solo dopo la prima guerra mondiale, sia per motivi
contingenti di erario sia per spinte di natura demagogica, il tributo
successorio subi' un violento unasprimento, con aliquote massime per
i discendenti in linea retta fino al 36% e per i parenti piu' lontani
e gli estranei fino al 90%. Le innovazioni successive furono oggetto
di critiche da parte di molti economisti sotto il profilo giuridico,
economico e finanziario e diedero la stura ad un contenzioso
nutritissimo, che rese poi necessario un provvedimento di condono e
varie possibilita' di abbuono in sede di concordato. La revisione del
tributo successorio attuata con il decrteto n. 637 del 1972 prevede
un' imposta globale sull' asse ereditario, pagata da tutti gli eredi
ed un' imposta sull' eredita' o sulle quote pagata dagli eredi e
legatari che non siano discendenti, ascendenti o coniuge. Posto che
al momento e' venuta meno la finalita' del frazionamento delle grandi
fortune e la spinta conseguente all' inasprimento del tributo, l' A.
ritiene che l' abolizione dello stesso e la conseguente utilizzazione
nel settore dell' IVA del personale altamente qualificato attualemtne
impiegato per l' imposta successoria presso gli uffici del registro
contribuirebbe efficacemente a contenere l' evasione. Secondo l' A.
si potrebbe anche prendere in considerazione l' idea di supplire con
un aumento del gettito dell' ILOR a quanto lo Stato ed i Comuni
introitano a titolo di imposta di successione e di INVIM sui
trasferimenti a causa di morte.
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| d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637
r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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