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148274
IDG821000408
82.10.00408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pezzana Aldo
Considerazioni storiche ed economiche sull' imposta di successione
Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 3, pt. 2, pag. 433-445
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2311
Premesso che storicamente, al momento del deterioramento della situazione dell' impero romano, ad un inasperimento dei tributi sul patrimonio corrispose una caduta d' interesse per il tributo successorio, l' A. osserva che nel medioevo vi fu un diverso trattamento successorio dei beni feudali e dei beli allodiali e solo nel secolo XVIII si comincio' a studiare il tributo in termini economici. Ad esso dedico' un' ampia indagine Adam Smith, affermando che esso non dovrebbe normalmente colpire le successioni in linea retta; a tale principio si ispirano le legislazioni fiscali dei secoli successivi e quelle degli stati italiani pre-unitari, riconoscendo i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio. Solo dopo la prima guerra mondiale, sia per motivi contingenti di erario sia per spinte di natura demagogica, il tributo successorio subi' un violento unasprimento, con aliquote massime per i discendenti in linea retta fino al 36% e per i parenti piu' lontani e gli estranei fino al 90%. Le innovazioni successive furono oggetto di critiche da parte di molti economisti sotto il profilo giuridico, economico e finanziario e diedero la stura ad un contenzioso nutritissimo, che rese poi necessario un provvedimento di condono e varie possibilita' di abbuono in sede di concordato. La revisione del tributo successorio attuata con il decrteto n. 637 del 1972 prevede un' imposta globale sull' asse ereditario, pagata da tutti gli eredi ed un' imposta sull' eredita' o sulle quote pagata dagli eredi e legatari che non siano discendenti, ascendenti o coniuge. Posto che al momento e' venuta meno la finalita' del frazionamento delle grandi fortune e la spinta conseguente all' inasprimento del tributo, l' A. ritiene che l' abolizione dello stesso e la conseguente utilizzazione nel settore dell' IVA del personale altamente qualificato attualemtne impiegato per l' imposta successoria presso gli uffici del registro contribuirebbe efficacemente a contenere l' evasione. Secondo l' A. si potrebbe anche prendere in considerazione l' idea di supplire con un aumento del gettito dell' ILOR a quanto lo Stato ed i Comuni introitano a titolo di imposta di successione e di INVIM sui trasferimenti a causa di morte.
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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