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| IDG821000410 | |
| 82.10.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pisciotta Francesco
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| Ragioni ostative ad un' imposizione immobiliare
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| comunicazione inviata al convegno su "mercato e imposizione degli
immobili urbani", Pavia, 3 e 4 aprile 1981
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| Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 595-603
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D2131; D23200; D24
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| L' A. ritiene che ragioni storiche, logiche e sistematiche
impediscano di auspicare l' introduzione di un' imposizione
immobiliare autonoma in ragione di un reddito effettivo o virtuale o
del puro valore capitale. L' istituzione di un' imposta patrimoniale
(e l' attribuzione del potere impositivo agli enti locali) per
situazioni di emergenza a lungo ciclo di durata significherebbe da un
lato l' abbandono del ricorso al mercato finanziario (garanzia di
celerita' di reperimento e di una superiore consistenza di gettito),
ma l' altro al ripudio del presupposto giustificativo del tributo,
identificato dalle vicende storiche e dalla speculazione scientifica
in situazioni e periodi di straordinarieta'. Milita a sfavore di un'
imposta patrimoniale la constatazione empirica dell' attuale
inesistenza di una ricchezza immobiliare; data la decrepitezza degli
immobili urbani comportanti un costo di gestione e manutenzione
spesso non coperto a causa delle norme sull' equo canone dal reddito,
un' autonoma imposta immobiliare verrebbe ad incidere sul capitale
inducendo alla svendita (che non conseguirebbe risultato proficuo per
il rifiuto degli acquirenti di subire l' effetto traslativo dell'
imposta). Sorte analoga toccherebbe ad un' imposta patrimoniale
ragguagliata al solo valore capitale immobiliare. Secondo l' A. l'
introduzione di un' imposta immobiliare non sortirebbe neppure il
benefico effetto di un livellamento ragionevole del prezzo nel
mercato delle abitazioni, in quanto creerebbe piuttosto un' attivita'
speculativa in regime di monopolio o quasi monopolio. Per quanto
riguarda la ventilata introduzione di un tributo patrimoniale quale
alternativa o misura riduttiva rispetto al ricorso a prestiti
pubblici a tassi indicizzati ed inflazionistici e, per gli enti
locali, alla contrazione di mutui comportanti lunghe ed onerose
rateizzazioni di ammortamenti, l' A. ritiene che la constatata
esiguita' del gettito delle imposte patrimoniali non consenta
confronti con la creazione di situazioni debitorie pubbliche, essendo
le une necessarie in situazioni contingenti e le altre per opere di
risanamento od impiego finanziario a lungo ciclo di durata. L' A.
conclude ribadendo il proprio avviso contrario ad una fiscalita'
immobiliare locale e condividendo le posizioni intese a reclamare la
capacita' impositiva degli enti locali sotto forma di
compartecipazione alla fase dell' accertamento.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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