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Documento


148276
IDG821000410
82.10.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisciotta Francesco
Ragioni ostative ad un' imposizione immobiliare
comunicazione inviata al convegno su "mercato e imposizione degli immobili urbani", Pavia, 3 e 4 aprile 1981
Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 595-603
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2131; D23200; D24
L' A. ritiene che ragioni storiche, logiche e sistematiche impediscano di auspicare l' introduzione di un' imposizione immobiliare autonoma in ragione di un reddito effettivo o virtuale o del puro valore capitale. L' istituzione di un' imposta patrimoniale (e l' attribuzione del potere impositivo agli enti locali) per situazioni di emergenza a lungo ciclo di durata significherebbe da un lato l' abbandono del ricorso al mercato finanziario (garanzia di celerita' di reperimento e di una superiore consistenza di gettito), ma l' altro al ripudio del presupposto giustificativo del tributo, identificato dalle vicende storiche e dalla speculazione scientifica in situazioni e periodi di straordinarieta'. Milita a sfavore di un' imposta patrimoniale la constatazione empirica dell' attuale inesistenza di una ricchezza immobiliare; data la decrepitezza degli immobili urbani comportanti un costo di gestione e manutenzione spesso non coperto a causa delle norme sull' equo canone dal reddito, un' autonoma imposta immobiliare verrebbe ad incidere sul capitale inducendo alla svendita (che non conseguirebbe risultato proficuo per il rifiuto degli acquirenti di subire l' effetto traslativo dell' imposta). Sorte analoga toccherebbe ad un' imposta patrimoniale ragguagliata al solo valore capitale immobiliare. Secondo l' A. l' introduzione di un' imposta immobiliare non sortirebbe neppure il benefico effetto di un livellamento ragionevole del prezzo nel mercato delle abitazioni, in quanto creerebbe piuttosto un' attivita' speculativa in regime di monopolio o quasi monopolio. Per quanto riguarda la ventilata introduzione di un tributo patrimoniale quale alternativa o misura riduttiva rispetto al ricorso a prestiti pubblici a tassi indicizzati ed inflazionistici e, per gli enti locali, alla contrazione di mutui comportanti lunghe ed onerose rateizzazioni di ammortamenti, l' A. ritiene che la constatata esiguita' del gettito delle imposte patrimoniali non consenta confronti con la creazione di situazioni debitorie pubbliche, essendo le une necessarie in situazioni contingenti e le altre per opere di risanamento od impiego finanziario a lungo ciclo di durata. L' A. conclude ribadendo il proprio avviso contrario ad una fiscalita' immobiliare locale e condividendo le posizioni intese a reclamare la capacita' impositiva degli enti locali sotto forma di compartecipazione alla fase dell' accertamento.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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