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| IDG821000411 | |
| 82.10.00411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lo Giudice Bruno
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| Contraddittorieta' della normativa in materia INVIM per le cessioni
di immobili a titolo oneroso
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| Comm. trib. centr., an. 13 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 605-606
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| D2141; D21442; D21822; D24052; D24058
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| L' A. osserva che la normativa dell' INVIM, al fine di assicurare la
coincidenza del contribuente di diritto con il contribuente di fatto
ed evitare cosi' fenomeni di traslazione in avanti dell' imposta, ha
stabilita' il principio dell' intrasferibilita' del tributo,
prevedendo la nullita' di qualsiasi patto diretto a trasferire ad
altri l' onere dell' INVIM; la disposizione del decreto n. 643 intesa
a fissare alcuni casi di solidarieta' per l' obbligazione tributaria
in materia appare ispirata al rafforzamento di detto principio.
Secondo l' A. peraltro un esame approfondito della normativa mette in
evidenza per le cessioni di immobili a titolo oneroso un contrasto
insanabile. Posto che il credito derivante dall' applicazione dell'
INVIM e delle relative soprattasse ed interessi e' accompagnato da
privilegio sugli immobili trasferiti avente lo stesso grado dei
crediti dello Stato per i tributi indiretti relativi tra l' altro ai
trasferimenti degli immobili, con riferimento alle cessioni di
immobili a titolo oneroso da assoggettare ad INVIM consegue che la
solidarieta' espressamente esclusa di diritto tra cedente ed
acquirente dell' immobile riappare di fatto per effetto del
meccanismo del privilegio. Se infatti il cedente non assolve l' INVIM
dovuta il fisco ha la possibilita' di rifarsi direttamente sul valore
dell' immobile a danno e con pregiudizio dell' acquirente il quale,
per non essere assoggettato alla procedura esecutiva a carico dell'
immobile, potrebbe essere costretto -sia pure indirettamente- a
soddisfare il debito d' imposta. L' eventuale esercizio del diritto
di regresso dell' acquirente nei confronti del cedente per quanto
pagato snatura la previsione normativa. Secondo l' A. sarebbe stata
piu' coerente con la manifesta intenzione legislativa una soluzione
che per garantire il credito dello Stato avesse utilizzato un qualche
altro istituto, inserendo per esempio un privilegio dello Stato sul
corrispettivo pattuito per la cessione dell' immobile e
regolamentando in sostituzione l' obbligo di affidare in pegno presso
l' acquirente parte della somma pagata quale corrispettivo della
compravendita fino al completo esaurimento dell' accertamento
tributario.
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| art. 27 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
art. 28 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
art. 2780 n. 5 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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