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148281
IDG821200651
82.12.00651 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Osservazione a C. Cost. 30 luglio 1981, n. 173
Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 9-11
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4024; D4002; D02110; D02113
Nella decisione annotata viene stabilito che: 1) e' inammissibile la questione di costituzionalita' sollevata dal giudice di merito dopo la proposizione del regolamento di giurisdizione; 2) e' incostituzionale l' art. 25 comma 5 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616; 3) la Commissione parlamentare priva di competenza legislativa non puo' imporre scelte di natura legislativa. Relativamente al primo punto la nota ricorda che esattamente la Corte ha precisato che dopo la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione permane la possibilita' di sollevare questioni costituzionali relative a fonti da applicare nel giudizio cautelare. Riguardo all' art. 25 d.p.r. 1977/616, l' A. riporta le posizioni e le motivazioni della dottrina favorevole e contraria alle scelte di tale articolo. Sull' ultima questione la nota effettua un ampio richiamo dottrinale ricordando che la Commissione parlamentare priva di competenza legislativa non puo' imporre scelte di natura legislativa. Tali commissioni possono infatti favorire intese partitiche.
art. 30 comma 3 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 25 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 l. 22 luglio 1975, n. 382
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