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148284
IDG821200660
82.12.00660 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
nota a TAR BA 3 ottobre 1980, n. 217
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 2, pt. 3, pag. 84-85
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D143; D50415; D50411; D50425
La sentenza annotata ritiene che e' legittima la destituzione del pubblico dipendente in seguito a condanna penale passata in giudicato. La nota riporta la giurisprudenza in proposito, che e' costante nel ritenere legittima la destituzione anche quando e' intervenuta amnistia impropria o condono oppure sentenza di riabilitazione. La destituzione resta legittima, come risulta dalla giurisprudenza, anche se la sentenza di condanna ha concesso la sospensione condizionale della pena. In seguito a determinati reati la destituzione e' un provvedimento vincolato. Nella seconda parte la sentenza commentata ritiene che e' illegittimo il recupero delle somme corrisposte a titolo di assegno alimentare al pubblico dipendente. In questo senso e' la giurisprudenza riportata. La nota comunque richiama anche la dottrina e la giurisprudenza che hanno ritenuto legittimo il recupero, da parte dell' Amministrazione, dell' aliquota di retribuzione.
TAR LA sez. I 12 marzo 1975, n. 165 Cons. Stato sez. IV 12 dicembre 1978, n. 1195 TAR PU sez. Lecce 29 marzo 1980, n. 87 TAR BA 25 febbraio 1981, n. 9 TAR LO sez. Milano 4 marzo 1981, n. 316
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