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148287
IDG821200665
82.12.00665 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
nota a TAR LA sez. III 1 febbraio 1982, n. 116
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 3, pt. 3, pag. 120
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30510; D14315
La sez. III del Tribunale Amministrativo del Lazio ha ritenuto che in caso di tardivo adempimento dell' Amministrazione, al pubblico dipendente spetta la rivalutazione del credito di lavoro ed aggiungendo alla somma, cosi' rivalutata, gli interessi legali. Secondo la nota la motivazione della sentenza segue due linee parallele: da un lato s' invoca l' applicabilita' al rapporto di pubblico impiego dell' art. 429 c.p.c.; dall' altro si propone l' idea che il meccanismo di diritto comune previsto per il danno ulteriore d' inadempimento ad obblighi pecuniari valga a mimare la rivalutazione automatica sancita dal c.p.c.. Tale conclusione risulta simile a quella adottata dal Consiglio di Stato con decisione 30 ottobre 1981, n. 7 anche se gli argomenti addotti non coincidono.
art. 1224 c.c. art. 429 c.p.c. Cons. Stato ad. plen. 30 ottobre 1981, n. 7 Cass. sez. un. 10 giugno 1981, n. 3767
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