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| IDG821200672 | |
| 82.12.00672 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lubrano Filippo
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| Problemi in tema di trattazione dei ricorsi dinanzi ai tribunali
amministrativi regionali
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| relazione tenuta nell' ambito del corso su "Il processo
amministrativo nell' attuale realta' giuridica" organizzato dalla
Societa' italiana degli avvocati amministrativi, Roma, 9 maggio 1980
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| Riv. amm. Rep. it., an. 133 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-5
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D153; D4181; D4182; D41821
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| L' A. interviene su tre disposizioni in materia di trattazione del
ricorso giurisdizionale: art. 23, primo comma; art. 23, penultimo
comma; art. 24, legge 1034/1971. Riguardo all' art. 23 afferma che l'
onere della presentazione della domanda di fissazione di udienza non
ha una sua ragione logica poiche' essa spetta ad ambedue le parti. In
relazione alla domanda di fissazione di udienza l' A. critica l'
orientamento giurisprudenziale secondo il quale l' istanza deve
essere rinnovata anche dopo un' ordinanza istruttoria presidenziale.
Secondo l' A. l' onere di ripresentare la domanda di fissazione di
udienza iniziera' a decorrere solo nel momento in cui sara'
effettivamente eseguita l' istruttoria. Riguardo alla interruzione
del processo per incapacita' delle parti l' A. ritiene pericolosa l'
innovazione introdotta dall' art. 24, per la diversita' del processo
amministrativo rispetto a quello civile. In caso di sospensione del
processo amministrativo l' A. richiama una decisione del Tribunale
Amministrativo Regionale Lazio secondo la quale e' sempre necessario
un atto di parte per la riassunzione. Richiama infine la necessita'
di adottare forme idonee di notificazione del ricorso ai fini dell'
integrazione del contraddittorio.
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| art. 23 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 24 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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