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148294
IDG821200672
82.12.00672 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lubrano Filippo
Problemi in tema di trattazione dei ricorsi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali
relazione tenuta nell' ambito del corso su "Il processo amministrativo nell' attuale realta' giuridica" organizzato dalla Societa' italiana degli avvocati amministrativi, Roma, 9 maggio 1980
Riv. amm. Rep. it., an. 133 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-5
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D153; D4181; D4182; D41821
L' A. interviene su tre disposizioni in materia di trattazione del ricorso giurisdizionale: art. 23, primo comma; art. 23, penultimo comma; art. 24, legge 1034/1971. Riguardo all' art. 23 afferma che l' onere della presentazione della domanda di fissazione di udienza non ha una sua ragione logica poiche' essa spetta ad ambedue le parti. In relazione alla domanda di fissazione di udienza l' A. critica l' orientamento giurisprudenziale secondo il quale l' istanza deve essere rinnovata anche dopo un' ordinanza istruttoria presidenziale. Secondo l' A. l' onere di ripresentare la domanda di fissazione di udienza iniziera' a decorrere solo nel momento in cui sara' effettivamente eseguita l' istruttoria. Riguardo alla interruzione del processo per incapacita' delle parti l' A. ritiene pericolosa l' innovazione introdotta dall' art. 24, per la diversita' del processo amministrativo rispetto a quello civile. In caso di sospensione del processo amministrativo l' A. richiama una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio secondo la quale e' sempre necessario un atto di parte per la riassunzione. Richiama infine la necessita' di adottare forme idonee di notificazione del ricorso ai fini dell' integrazione del contraddittorio.
art. 23 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 24 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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