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| IDG821200689 | |
| 82.12.00689 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Taranto Amilcare
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| La incostituzionalita' dell' art. 15 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n.
1092 (t.u. delle norme di trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato e la concessione di pensione di guerra
in reversibilita')
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| Amm. it., an. 36 (1982), fasc. 2, pag. 171-176
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D14317
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| I temi trattati dall' A. concernono 2 controversie in materia di
pensioni di dipendenti civili e militari. La prima delle 2 questioni
e' quella che riguarda la discussione davanti alla Corte dei Conti di
un ricorso presentato da una lavoratrice a cottimo alla quale l' INPS
aveva rifiutato il riscatto di detto periodo di lavoro. La Corte ha
rigettato il ricorso motivandolo sulla base dell' art. 15 del d.p.r.
n. 1092 del 1973 che riconosce i requisiti valutabili del servizio
prestato presso le amministrazioni statali solo a coloro che siano
passati in ruolo automaticamente e non a chi ha sostenuto il
concorso. L' A. ritiene tale previsione incostituzionale in quanto
viene creata una disparita' di trattamento tra coloro che hanno
sostenuto il concorso e coloro che non lo hanno fatto. L' altra
questione pensionistica esaminata dall' A. e' relativa alla
concessione di pensione di guerra di reversibilita' alla donna che
non ha potuto contrarre matrimonio per morte del militare. L' A.
sostiene che la stessa opinione della Corte che attribuisce la
qualita' di vedova anche quando sia trascorso un periodo di tempo
illimitato dalla procura matrimoniale quando risulta chiaramente la
volonta' dei nubendi di contrarre matrimonio.
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| art. 15 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092
C. Conti sez. III 20 gennaio 1976, n. 37017
C. Conti 5 marzo 1975, n. 43237
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