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148321
IDG821200707
82.12.00707 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coscia Antonio
Valore e limiti della risultanza formale dell' atto di nascita
Amm. it., an. 360 (1981), fasc. 3, pag. 347-349
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18004; D18001
Dopo aver commentato la scarsa fluidita' di tutta la materia dello stato civile, inadeguata ai nostri tempi, l' A. esamina la situazione particolare di un atto di nascita di figlio nato, come dichiarato dagli stessi genitori, in costanza di matrimonio mai stato trascritto nei registri di stato civile. Tale matrimonio segreto e' per lo Stato inesistente, ma ai fini dell' atto di nascita, e' per l' A. ininfluente in quanto l' art. 236 del codice civile parla di prova della filiazione legittima data attraverso il solo atto di nascita e non a mezzo dello atto di matrimonio. L' A. precisa quindi che in questo caso e' incontrovertibile il possesso dello stato di figlio legittimo che puo' essere contestato solo a mezzo di una indagine piu' approfondita che dimostri la non celebrazione del matrimonio e non la mancanza della trascrizione.
art. 236 c.c.
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