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148344
IDG821200732
82.12.00732 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coscia Antonio
Riflessi sulla convalida degli eletti sullo "status" di consigliere comunale
Amm. it., an. 36 (1981), fasc. 6, pag. 854-857
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14213
L' A. si occupa dell' istituto della convalida degli eletti nel campo provinciale e comunale disciplinato oltre che da norme particolari anche da norme generali di diritto costituzionale ed amministrativo. Nella deliberazione di convalida degli eletti l' A. ravvisa un atto amministrativo atipico, cioe' ne' propriamente atto amministrativo ne' giurisdizionale, non soggetto al giudizio del Comitato regionale di controllo. Infatti la verifica dell' esistenza dei requisiti degli eletti compete, trattandosi di diritti soggettivi, all' organo giurisdizionale. Per quanto concerne le questioni di ineleggibilita' esse devono essere proposte al consiglio comunale nella prima seduta dopo le elezioni, per ovvie esigenze di assicurazione di legittimita' dell' organo; nel caso che la denuncia venga fatta dopo la convalida, l' A. ritiene che essa debba valere come denuncia di decadenza e seguire l' iter prescritto di impugnazione al Tribunale in prima istanza o di deliberazione di decadenza in via amministrativa.
art. 75 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
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