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148349
IDG821200737
82.12.00737 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Digiacomo Antonino
Sulla rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri funzionari
Amm. it., an. 36 (1981), fasc. 7-8, pag. 977-981
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40410; D1407
In base all' art. 3 del Testo Unico n. 1611 del 1933 i funzionari dello Stato possono rappresentare l' amministrazione statale dinanzi alle Preture e al giudice conciliatore, ma solo negli ultimi tempi si e' avuta una diffusione di tale norma. L' A. come del resto anche la giurisprudenza, si e' posto il problema della necessita' o meno della concessione del mandato agli stessi funzionari, visto il silenzio della suindicata norma in proposito. Egli ritiene che il funzionario deve solo farsi rinoscere dal giudice e non occorre che sia munita da jus postulandi. Anche la Cassazione ha preso posizione in tal senso, dato che la facolta' di rappresentare l' amministrazione spetta al funzionario per la sua qualifica e non in virtu' di delega o mandato ed e' per questa ragione che in caso di vittoria della lite gli spettano solo i rimborsi per le spese vive sostenute e non le competenze di procuratore.
art. 3 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 Cass. sez. I 22 gennaio 1980, n 485
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