| 148381 | |
| IDG821200771 | |
| 82.12.00771 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| La Rocca Pietro
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| Note a margine del silenzio-assenso previsto dal d.l. 20 novembre
1981, n. 663
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| Amm. it., an. 36 (1981), fasc. 12, pag. 1-11
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15124
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| L' A. ricorda la disciplina del silenzio nel diritto civile e nel
diritto amministrativo e nella giurisprudenza del Consiglio di Stato
in cui fino al 1954 esso non aveva valore di manifestazione di
volonta', ma era mero comportamento omissivo. In seguito la
giurisprudenza attribui' al silenzio un contenuto negativo nel caso
in cui esso sia preceduto da diffida a provvedere in un termine
preciso facendo cosi' nascere il concetto di silenzio-rigetto, ora
superato dalla disciplina dei Tribunali Amministrativi Regionali che
consente al ricorrente in tal caso di proporre ricorso
giurisdizionale. L' A. esamina le altre figure di silenzio create
dalla dottrina come il silenzio-rifiuto e il silenzio-diniego e il
silenzio accoglimento. Il primo e' stato creato analogicamente dalla
giurisprudenza e si ha quando la Pubblica Amministrazione lascia
trascorrere un lungo periodo di tempo senza emettere il provvedimento
richiesto. Dopo la nascita dei Tribunali Amministrativi la
giurisprudenza e la dottrina si sono trovate divise sulla questione
di tale estensione analogica, che secondo alcuni non trova piu'
posto. Il silenzio-diniego e' previsto da due norme in materia di
apertura di esercizi commerciali e in materia di autorita' marittima.
L' A. concludendo nota come in margine al decreto Nicolazzi si siano
levate voci polemiche intorno al silenzio assenso, gia' peraltro
previsto in altre norme, che provocherebbero caos edilizio.
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| art. 20 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 5 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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