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Documento


148381
IDG821200771
82.12.00771 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Rocca Pietro
Note a margine del silenzio-assenso previsto dal d.l. 20 novembre 1981, n. 663
Amm. it., an. 36 (1981), fasc. 12, pag. 1-11
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15124
L' A. ricorda la disciplina del silenzio nel diritto civile e nel diritto amministrativo e nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in cui fino al 1954 esso non aveva valore di manifestazione di volonta', ma era mero comportamento omissivo. In seguito la giurisprudenza attribui' al silenzio un contenuto negativo nel caso in cui esso sia preceduto da diffida a provvedere in un termine preciso facendo cosi' nascere il concetto di silenzio-rigetto, ora superato dalla disciplina dei Tribunali Amministrativi Regionali che consente al ricorrente in tal caso di proporre ricorso giurisdizionale. L' A. esamina le altre figure di silenzio create dalla dottrina come il silenzio-rifiuto e il silenzio-diniego e il silenzio accoglimento. Il primo e' stato creato analogicamente dalla giurisprudenza e si ha quando la Pubblica Amministrazione lascia trascorrere un lungo periodo di tempo senza emettere il provvedimento richiesto. Dopo la nascita dei Tribunali Amministrativi la giurisprudenza e la dottrina si sono trovate divise sulla questione di tale estensione analogica, che secondo alcuni non trova piu' posto. Il silenzio-diniego e' previsto da due norme in materia di apertura di esercizi commerciali e in materia di autorita' marittima. L' A. concludendo nota come in margine al decreto Nicolazzi si siano levate voci polemiche intorno al silenzio assenso, gia' peraltro previsto in altre norme, che provocherebbero caos edilizio.
art. 20 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 5 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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