| 148385 | |
| IDG821200776 | |
| 82.12.00776 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Princivalle Senio
| |
| Riflessi della legge 23 aprile 1981, n. 154 sulla convalida degli
eletti
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Amm. it., an. 36 (1981), fasc. 12, pag. 1684-1686
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D14213
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nell' articolo viene analizzata la legge n. 154 del 1981 che pone
fine alle questioni della legittimita' della rimozione delle cause di
ineleggibilita' prima della seduta di convalida. La legge stabilisce
infatti che nella prima seduta, anche se non sono stati proposti
reclami, il consiglio deve esaminare le condizioni degli eletti;
dispone che le cause di ineleggibilita' diverse da quelle di
incompatibilita' possono essere rimosse purche' si verifichino non
oltre il giorno prefissato per la presentazione delle candidature.
Solo per le cause di ineleggibilita' sopravvenuta alle elezioni,
sorte cioe' dopo di essa, esiste la possibilita' di sanatoria simile
a quella prescritta per le cause di incompatibilita'. Queste ultime
infatti possono essere rimosse con esclusione dell' obbligo di
cessare dalla carica o dall' impiego incombatibile non oltre il
giorno prefissato per le candidature. L' A., concludendo, nota che e'
stata abrogata la norma che imponeva la prova dell' alfabetismo ai
consiglieri neoeletti.
| |
| art. 75 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
| |
| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
| |