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148385
IDG821200776
82.12.00776 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Princivalle Senio
Riflessi della legge 23 aprile 1981, n. 154 sulla convalida degli eletti
Amm. it., an. 36 (1981), fasc. 12, pag. 1684-1686
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14213
Nell' articolo viene analizzata la legge n. 154 del 1981 che pone fine alle questioni della legittimita' della rimozione delle cause di ineleggibilita' prima della seduta di convalida. La legge stabilisce infatti che nella prima seduta, anche se non sono stati proposti reclami, il consiglio deve esaminare le condizioni degli eletti; dispone che le cause di ineleggibilita' diverse da quelle di incompatibilita' possono essere rimosse purche' si verifichino non oltre il giorno prefissato per la presentazione delle candidature. Solo per le cause di ineleggibilita' sopravvenuta alle elezioni, sorte cioe' dopo di essa, esiste la possibilita' di sanatoria simile a quella prescritta per le cause di incompatibilita'. Queste ultime infatti possono essere rimosse con esclusione dell' obbligo di cessare dalla carica o dall' impiego incombatibile non oltre il giorno prefissato per le candidature. L' A., concludendo, nota che e' stata abrogata la norma che imponeva la prova dell' alfabetismo ai consiglieri neoeletti.
art. 75 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
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