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| IDG821200784 | |
| 82.12.00784 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Miglietta Ugo
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| Sull' obbligo del Sindaco, quale ufficiale di Governo, di curare
affinche' all' albo pretorio siano pubblicati le leggi dello Stato,
gli ordini ed i manifesti governativi
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 56 (1982), fasc. 5-6 (1 marzo),
pag. 550-553
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D14190
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| L' A. commenta la disposizione i legge contenuta al n. I dell' art.
152 del Testo Unico del 1915 a proposito di pubblicazione delle
leggi, ordini e manifesti governativi che secondo la dottrina
dominante e' caducata in forza di disposizioni abrogative successive.
Dopo aver tracciato le vicende legislative di tale disposizione nel
periodo di fascismo, l' A. ritiene che tale norma sia tornata in
vigore in forza dell' art. 10 del d.p.r. del 1951 che coordina in un
Testo Unico tutte le disposizioni precedenti compresa quellaa della
pubblicazione delle leggi all' albo pretorio. L' A. sostiene che
nonostante il progresso di mezzi piu' efficenti di comunicazione
occorre garantire tale fonte di informazione del cittadino, anche
perche' i Comuni hanno continuato ad acquisire le gazzette ufficiali
e a consentire l' accesso dei cittadini alla loro consultazione.
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| art. 152 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
art. 54 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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