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148391
IDG821200784
82.12.00784 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miglietta Ugo
Sull' obbligo del Sindaco, quale ufficiale di Governo, di curare affinche' all' albo pretorio siano pubblicati le leggi dello Stato, gli ordini ed i manifesti governativi
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 56 (1982), fasc. 5-6 (1 marzo), pag. 550-553
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14190
L' A. commenta la disposizione i legge contenuta al n. I dell' art. 152 del Testo Unico del 1915 a proposito di pubblicazione delle leggi, ordini e manifesti governativi che secondo la dottrina dominante e' caducata in forza di disposizioni abrogative successive. Dopo aver tracciato le vicende legislative di tale disposizione nel periodo di fascismo, l' A. ritiene che tale norma sia tornata in vigore in forza dell' art. 10 del d.p.r. del 1951 che coordina in un Testo Unico tutte le disposizioni precedenti compresa quellaa della pubblicazione delle leggi all' albo pretorio. L' A. sostiene che nonostante il progresso di mezzi piu' efficenti di comunicazione occorre garantire tale fonte di informazione del cittadino, anche perche' i Comuni hanno continuato ad acquisire le gazzette ufficiali e a consentire l' accesso dei cittadini alla loro consultazione.
art. 152 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 art. 54 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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