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148398
IDG821200793
82.12.00793 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bello Michele
Il nuovo assetto dopo il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 56 (1982), fasc. 5-6 (1 marzo), pag. 586-594
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18704
Dopo una disamina delle caratteristiche del Comune come Ente autonomo e autarchico e delle funzioni svolte come organo di decentramento amministrativo regionale in seguito all' emanazione del d.p.r. n. 616 del 1977, l' A. esamina l' art. 19 che attribuisce ai comuni funzioni di polizia amministrativa per la tutela dell' ordine pubblico locale. Come nota l' A. la competenza statale in tale materia non e' limitata da tale decentramento di funzioni in quanto il Comune subisce l' imposizione delle direttive vincolanti del Ministero dell' Interno. L' A. fa poi alcune considerazioni sul concetto di polizia amministrativa che a suo giudizio consiste nello svolgimento di attivita' amministrative che per prevenire eventuali turbative puo' anche limitare i diritti di liberta' dei cittadini come espressamente prevedono leggi in materia sanitaria, edilizia e di pubblica sicurezza. Tale attivita' di polizia amministrativa svolta dai Comuni puo' realizzarsi o attraverso meri atti come certificati, registrazioni, intimazioni i cui contenuti sono vincolati dall' Amministrazione o per mezzo di provvedimenti che sono piu' discrezionali come regolamenti, ordini, autorizzazioni e ordinanze. Contro tali provvedimenti il cittadino, leso nei suoi diritti o interessi, puo' avvalersi dei rimedi della giustizia amministrativa come opposizioni e ricorsi di quelli giurisdizionali.
art. 19 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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