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| IDG821200798 | |
| 82.12.00798 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Luzio Carlo
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| Il ragioniere del comune garante della gestione finanziaria
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 56 (1982), fasc. 5-6 (1 marzo),
pag. 645-649
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18970
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| L' A. dopo aver rilevato l' importanza di un' attenta cura delle
scritture contabili anche nell' ambito della gestione finanziaria del
Comune esamina le norme che riguardano in modo particolare la
funzione del ragioniere capo. Egli dovendo garantire un controllo
continuo e costante ha una notevole responsabilita' di tipo ispettivo
contabile. Pero', come osserva l' A., vi sono alcune lacune nella
legge circa la mancata previsione della registrazione con riserva
degli atti nell' ipotesi che il ragioniere capo abbia da obiettare
qualche irregolarita', nel qual caso allora dovrebbe rifiutarsi di
vistare l' atto viziato per non assumere un impegno irregolare.
Inoltre l' A. ritiene opportuno una modifica legislativa in
proposito, in modo tale da sottrarre il ragioniere alla diretta
dipendenza del Comune per inquadrarlo in un ruolo organico nazionale
che gli assicuri una serena e obiettiva funzione.
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| art. 326 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
art. 327 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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