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148400
IDG821200798
82.12.00798 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Luzio Carlo
Il ragioniere del comune garante della gestione finanziaria
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 56 (1982), fasc. 5-6 (1 marzo), pag. 645-649
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18970
L' A. dopo aver rilevato l' importanza di un' attenta cura delle scritture contabili anche nell' ambito della gestione finanziaria del Comune esamina le norme che riguardano in modo particolare la funzione del ragioniere capo. Egli dovendo garantire un controllo continuo e costante ha una notevole responsabilita' di tipo ispettivo contabile. Pero', come osserva l' A., vi sono alcune lacune nella legge circa la mancata previsione della registrazione con riserva degli atti nell' ipotesi che il ragioniere capo abbia da obiettare qualche irregolarita', nel qual caso allora dovrebbe rifiutarsi di vistare l' atto viziato per non assumere un impegno irregolare. Inoltre l' A. ritiene opportuno una modifica legislativa in proposito, in modo tale da sottrarre il ragioniere alla diretta dipendenza del Comune per inquadrarlo in un ruolo organico nazionale che gli assicuri una serena e obiettiva funzione.
art. 326 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 art. 327 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
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