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148403
IDG821200802
82.12.00802 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mastropasqua Salvatore
Ancora in tema di esami di stato professionali e di "equipollenza" tra esami
nota a C. Cost. 22 dicembre 1980, n. 175
Riv. giur. scuola, an. 21 (1982), fasc. 2, pag. 277-285
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D960; D96900
L' A. commenta una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale della norma che consente l' iscrizione all' albo dei procuratori ai profughi sulla base dell' esercizio della professione nel paese di provenienza, senza esperimento dell' esame di stato o della richiesta di requisiti equipollenti. L' A. manifesta delle perplessita' su tale norma, giustamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, in quanto creatrice di disparita' di trattamento con i cittadini italiani sottoposti all' esame di Stato e al possesso di vari requisiti per esercitare la professione procuratoria. Tale esame secondo l' A. garantisce anzitutto il possesso di requisiti di preparazione e capacita' oltre alla par condicio dei candidati. La sentenza suindicata ha pero' incontrato pochi consensi in rapporto soprattutto alle direttive comunitarie sulla libera prestazione di attivita' nell' ambito della comunita' europea, ma, come nota l' A., la questione della possibilita' per lo straniero di esercitare una professioni in Italia e' diversa da quella, che qui viene in evidenza, della validita' dei titoli di abilitazione conseguiti all' estero.
art. 28 l. 4 marzo 1952, n. 137
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