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| IDG821200802 | |
| 82.12.00802 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mastropasqua Salvatore
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| Ancora in tema di esami di stato professionali e di "equipollenza"
tra esami
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| nota a C. Cost. 22 dicembre 1980, n. 175
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| Riv. giur. scuola, an. 21 (1982), fasc. 2, pag. 277-285
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D960; D96900
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| L' A. commenta una sentenza della Corte Costituzionale che ha
dichiarato l' illegittimita' costituzionale della norma che consente
l' iscrizione all' albo dei procuratori ai profughi sulla base dell'
esercizio della professione nel paese di provenienza, senza
esperimento dell' esame di stato o della richiesta di requisiti
equipollenti. L' A. manifesta delle perplessita' su tale norma,
giustamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, in
quanto creatrice di disparita' di trattamento con i cittadini
italiani sottoposti all' esame di Stato e al possesso di vari
requisiti per esercitare la professione procuratoria. Tale esame
secondo l' A. garantisce anzitutto il possesso di requisiti di
preparazione e capacita' oltre alla par condicio dei candidati. La
sentenza suindicata ha pero' incontrato pochi consensi in rapporto
soprattutto alle direttive comunitarie sulla libera prestazione di
attivita' nell' ambito della comunita' europea, ma, come nota l' A.,
la questione della possibilita' per lo straniero di esercitare una
professioni in Italia e' diversa da quella, che qui viene in
evidenza, della validita' dei titoli di abilitazione conseguiti all'
estero.
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| art. 28 l. 4 marzo 1952, n. 137
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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