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148406
IDG821200808
82.12.00808 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gallo Armando
Ancora sull' illiceita' della modificazione d' uso di un immobile senza la esecuzione di opere edilizie
nota a Cass. sez. III pen. 2 ottobre 1981
Riv. giur. edil., an. 25 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 182-189
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18222
L' A. commenta la decisione della Cassazione che, confermando un orientamento gia' espresso in altre pronunce, ribadisce che il mutamento di destinazione di uso di un immobile, anche senza l' esecuzione di opere edilizie, integra gli estremi del reato di abuso edilizio, comportando una illegittima trasformazione urbanistica del territorio comunale. Infatti nel motivare la sua decisione la Corte sancisce che la disciplina urbanistica non e' limitata all' attivita' costruttiva in senso stretto, ma si riferisce a tutti gli aspetti attinenti al territorio quali il paesaggio, le reti viarie, le esigenze igieniche, da cui il privato non puo' prescindere senza turbare il processo di urbanizzazione del territorio. Nemmeno l' art. 7 della legge Nicolazzi, nota l' A., anche se estende l' autorizzazione gratuita per le opere di trasformazione degli immobili richieste per mutarne l' uso non ha valore abrogrativo delle norme concernenti la programmazione urbanistica.
art. 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 7 d.l. 20 novembre 1981, n. 663
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