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| IDG821200825 | |
| 82.12.00825 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Turchi Dario
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| Brevi note sull' autonomia normativa del Presidente della Repubblica
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| nota a TAR LA sez. I 25 novermbre 1981, n. 973
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| Trib. amm. reg., an. 8 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 72-79
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D02126
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| Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nella sentenza del
25.11.1981 n. 973 ha statuito che, essendo i dipendenti del
Segretariato Generale della Repubblica retti da apposito regolamento
organico, le norme concernenti lo stato giuridico del personale
civile dello Stato si applicano loro solo quando esse non siano in
detto Regolamento contemplate e non e' questo il caso della
valutazione dei servizi pregressi. L' A. per spiegare la legittimita'
della deroga alla disciplina del pubblico impiego in base ad una
norma regolamentare di grado inferiore, analizza la nascita e la
storia dell' autonomia normativa degli Organi Supremi e in
particolare quello della Presidenza della Repubblica. Il Capo dello
Stato esplica essenzialmente la sua potesta' normativa nell' ambito
organizzativo non avendo necessita' di disciplinare delle "funzioni"
come per esempio le Assemblee parlamentari o la Corte Costituzionale.
Il quesito che si pone l' A. e' quello del fondamento di tale
autonomia normativa che non risiede in specifiche norme formali
tranne un richiamo previsto nell' art. 3 legge n. 1077 del 1948 che
prevede la predisposizione di un regolamento interno alla Presidenza
da parte del Segretario Generale. Tale norma secondo l' A. non puo'
essere il fondamento della potesta' normativa presidenziale in quanto
sarebbe di rango subordinato alla legislazione ordinaria. L' A.
rinviene il reale fondamento indirettamente nella mancata inserzione
della Presidenza della Repubblica nell' elencazione dell' art. 95
Cost. che si riferisce alla disciplina legislativa della sola
Presidenza del consiglio e dei Ministeri. Concludendo l' A. inquadra
tali norme emanate in virtu' della proclamata autonomia nel rapporto
con le altre fonti del diritto: anche costituzionali alle quali sono
subordinate e quelle ordinarie su cui hanno efficacia primaria.
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| art. 3 l. 9 agosto 1948, n. 1077
art. 95 comma 3 Cost.
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