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148411
IDG821200825
82.12.00825 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Turchi Dario
Brevi note sull' autonomia normativa del Presidente della Repubblica
nota a TAR LA sez. I 25 novermbre 1981, n. 973
Trib. amm. reg., an. 8 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 72-79
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02126
Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nella sentenza del 25.11.1981 n. 973 ha statuito che, essendo i dipendenti del Segretariato Generale della Repubblica retti da apposito regolamento organico, le norme concernenti lo stato giuridico del personale civile dello Stato si applicano loro solo quando esse non siano in detto Regolamento contemplate e non e' questo il caso della valutazione dei servizi pregressi. L' A. per spiegare la legittimita' della deroga alla disciplina del pubblico impiego in base ad una norma regolamentare di grado inferiore, analizza la nascita e la storia dell' autonomia normativa degli Organi Supremi e in particolare quello della Presidenza della Repubblica. Il Capo dello Stato esplica essenzialmente la sua potesta' normativa nell' ambito organizzativo non avendo necessita' di disciplinare delle "funzioni" come per esempio le Assemblee parlamentari o la Corte Costituzionale. Il quesito che si pone l' A. e' quello del fondamento di tale autonomia normativa che non risiede in specifiche norme formali tranne un richiamo previsto nell' art. 3 legge n. 1077 del 1948 che prevede la predisposizione di un regolamento interno alla Presidenza da parte del Segretario Generale. Tale norma secondo l' A. non puo' essere il fondamento della potesta' normativa presidenziale in quanto sarebbe di rango subordinato alla legislazione ordinaria. L' A. rinviene il reale fondamento indirettamente nella mancata inserzione della Presidenza della Repubblica nell' elencazione dell' art. 95 Cost. che si riferisce alla disciplina legislativa della sola Presidenza del consiglio e dei Ministeri. Concludendo l' A. inquadra tali norme emanate in virtu' della proclamata autonomia nel rapporto con le altre fonti del diritto: anche costituzionali alle quali sono subordinate e quelle ordinarie su cui hanno efficacia primaria.
art. 3 l. 9 agosto 1948, n. 1077 art. 95 comma 3 Cost.
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