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148413
IDG821200829
82.12.00829 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gracili R.; (a cura di Damiani M.)
L' ottemperanza del giudicato fra esigenze, realta', prospettive
Riv. amm. Rep. it., an. 133 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 329-334
D15305
L' articolo contiene, a completamento el Convegno di Varenna sul giudicato amministrativo, un' intervista al Segretario Nazionale dell' Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, essendo mancato nell' ambito del Convegno, l' apporto degli enti locali. Secondo l' intervistato l' attenzione della dottrina al tema del giudicato amministrativo e' dovuto alla scarsita' di norme in materia cui ha posto rimedio l' intensa attivita' dottrinale e giurisprudenziale. Le cause che determinano la resistenza degli Enti locali all' esecuzione del giudicato, secondo l' intervistato, devono attribuirsi alla mole di ricorsi pendenti presso i Tribunali Amministrativi Regionali che determinano la nascita di giudicati che vengono a porsi in situazioni giuridiche, normative e organizzative in molti casi diverse dal momento della lamentata lesione del ricorrente. Circa i rimedi proposti dalla giurisprudenza quali quelli di considerare il giudizio d' ottemperanza un giudizio "aperto", cioe' prosecutivo del giudizio amministrativo o la nominaa piu' frequente di Commissari ad Acta, l' intervistato dichiara che essi non possono risolvere la situazione di fondo e anzi nell' ultima ipotesi nascerebbero anche problemi di incompatibilita' con l' autonomia comunale. De iure condendo l' intervistato propone l' esame delle sentenze da parte del Consiglio comunale, in contraddittorio con l' interessato, per trovare una forma di ristoro anche diversa dall' adempimento specifico.
art. 27 n. 4 r.d. 26 giugno 19248 n. 1054 art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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