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148415
IDG821200831
82.12.00831 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Intervento del sindaco in tema di sgombero di edifici pericolanti
Riv. amm. Rep. it., an. 133 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 336-337
D14190
Nell' ambito dei poteri del Sindaco, vi e' quello di ordinare lo sgombero di immobili sia per ragioni sanitarie come previsto dall' art. 222 del Testo Unico delle leggi sanitarie (su proposta o parere del medico provinciale) sia per ragioni di pericolosita' delle strutture. Quest' ultimo caso gli consente di intervenire per ragioni di incolumita' e sicurezza pubblica sulla base dell' artt. 153 del Testo Unico del 1915 che attribuisce al sindaco quale ufficiale di governo poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti. Tale potere pero' non e' sostitutivo dell' obbliggo del proprietario di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, ma mira alla sola tutela dell' interesse pubblico. Infatti l' ordinanza di sgombero deve avere necessariamente i requisiti della contigibilita' e urgenza in modo che un edificio pericolante, ma non in modo tale da costituire pericolo per la pubblica sicurezza e incolumita', non puo' essere sgomberato sulla base dello art. 153 citato, ma e' sottoposta agli obblighi generali stabiliti dall' ordinamento giuridico a carico del proprietario o locatore.
art. 151 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 art. 152 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 art. 153 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
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