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| IDG821200833 | |
| 82.12.00833 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Redazione
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| Non e' obbligatorio l' esproprio per l' acquisizione di aree
necessarie all' esecuzione di opere pubbliche
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| Riv. amm. Rep. it., an. 133 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 338-339
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| D18201; D1824
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| Nell' ambito del procedimento di acquisizione delle aree necessarie
per eseguire opere pubbliche vige la prassi, riconosciuta anche dalla
giurisprudenza, di consentire trattative tra ente espropriante e
proprietari sull' ammontare dell' indennizzo o sulla cessione
volontaria, non essendo ritenuta obbligatoria la procedura
espropriativa stabilita dalla legge 22.10.1971 n. 865. Occorre pero'
considerare caso per caso la convenienza di tali trattative, in
quanto e' necessario operare il confronto tra il prezzo richiesto dal
proprietario e l' indennizzo che gli spetterebbe in caso di esproprio
e valutare la possibilita' di successo di un eventuale ricorso
proposto dal proprietario contro il provvedimento espropriativo o il
costo dei lavori. L' A. nutre pero' dei dubbi sulla vigenza di tale
prassi, dato che se prima poteva essere consentita in base alla legge
n. 865 che prevedeva l' ammontare dell' indennita' definitiva e
quindi rendeva possibile l' accordo sul prezzo della cessione
volontaria, ora si e' in attesa della emananda legge ad hoc (che
dovrebbe essere varata entro il 16 agosto 1982) e quindi tale
ammontare dovrebbe definirsi a priori.
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| l. 22 ottobre 1971, n. 865
Cons. Stato sez. 2 23 gennaio 1980, n. 212
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