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148417
IDG821200833
82.12.00833 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
Non e' obbligatorio l' esproprio per l' acquisizione di aree necessarie all' esecuzione di opere pubbliche
Riv. amm. Rep. it., an. 133 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 338-339
D18201; D1824
Nell' ambito del procedimento di acquisizione delle aree necessarie per eseguire opere pubbliche vige la prassi, riconosciuta anche dalla giurisprudenza, di consentire trattative tra ente espropriante e proprietari sull' ammontare dell' indennizzo o sulla cessione volontaria, non essendo ritenuta obbligatoria la procedura espropriativa stabilita dalla legge 22.10.1971 n. 865. Occorre pero' considerare caso per caso la convenienza di tali trattative, in quanto e' necessario operare il confronto tra il prezzo richiesto dal proprietario e l' indennizzo che gli spetterebbe in caso di esproprio e valutare la possibilita' di successo di un eventuale ricorso proposto dal proprietario contro il provvedimento espropriativo o il costo dei lavori. L' A. nutre pero' dei dubbi sulla vigenza di tale prassi, dato che se prima poteva essere consentita in base alla legge n. 865 che prevedeva l' ammontare dell' indennita' definitiva e quindi rendeva possibile l' accordo sul prezzo della cessione volontaria, ora si e' in attesa della emananda legge ad hoc (che dovrebbe essere varata entro il 16 agosto 1982) e quindi tale ammontare dovrebbe definirsi a priori.
l. 22 ottobre 1971, n. 865 Cons. Stato sez. 2 23 gennaio 1980, n. 212
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