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148429
IDG821200846
82.12.00846 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
S. E.
Quello che l' art. 40 non diceva (l. 30 marzo 1981, n. 119)
Amm. it., an. 37 (1982), fasc. 2, pag. 41-46
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D189; D1890; D1897; D1898
L' art. 40 della l. 30 marzo 1981 n. 119 ed il relativo decreto ministeriale d' attuazione dell' 11 aprile 1981 (che hanno disposto che qualsiasi somma proveniente dal bilancio dello Stato destinata alle Provincie ed ai Comuni con popolazione superiore agli 8000 abitanti e con bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire, debba afluire ad apposita contabilita' speciale fruttifera del tesoro) non ha mancato di creare numerose questioni e non facili problemi interpretativi. L' A. evidenzia i fatti da cui, a suo giudizio, discendono i problemi piu' rilevanti, (come il voler risanare il deficit finanziario dello Stato col fare affluire alla contabilita' speciale tutti gli importi, anche quelli di minima entita', e come l' aver ridotto dal 12% al 6% la quota di cui ciascun ente puo' disporre presso le aziende di credito, a fronte delle rispettive entrate finali) e sostiene in termini dubitativi l' efficacia delle norme in parola, cosi' come sono state concepite. A riprova di quanto sostenuto riporta brani di tre circolari del Ministero del Tesoro (n. 88438 dell' 11 aprile 1981, e n. 94525 del 12 settembre 1981) che a giudizio dell' autore comprimono e snaturano la norma in parola.
d.p.r. 19 giugno 1979, n. 421 d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 l. 7 luglio 1980, n. 299 art. 40 l. 30 marzo 1981, n. 119 d.l. 28 febbraio 1981, n. 38
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