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Documento


148433
IDG821200851
82.12.00851 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Olivieri Antonio
Assunzione di personale straordinario, per "eccezionali sopravvenute esigenze", da parte dei comuni, provincie ecc., a norma del 15 comma dell' art. 5 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3
Amm. it., an. 37 (1982), fasc. 2, pag. 228-232
D1432
L' A. prende in esame l' art. 5 del d.l. 10 novembre 1978 n. 702 (convertito in legge 8 gennaio 1979 n. 3) ponendo in rapporto il quindicesimo comma di detto articolo con i precedenti. Secondo l' A. il legislatore ha inteso concedere, con il quindicesimo comma, una particolare deroga aggiuntiva, rispetto ai precedenti commi, soltanto per le assunzioni di personale straordinario, assunto per eccezionali esigenze sopravvenute. Essendo tali esigenze un fatto contingente, il legislatore ha stabilito che il personale assunto in tale situazione, non potra' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo superiore ai novanta giorni, termine dopo il quale il rapporto di lavoro si risolve di diritto. L' A. a sostegno di tale interpretazione approfondisce il fine propostosi dal legislatore con il blocco delle assunzioni, e quindi analizza le relative disposizioni di legge tendenti al raggiungimento di tal fine.
l. 27 febbraio 1978, n. 43 l. 17 marzo 1977, n. 62 l. 8 gennaio 1979, n. 3 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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