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Documento


148437
IDG821200855
82.12.00855 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Antonio
Normalizzazione
Amm. it., an. 37 (1982), fasc. 3, pag. 323-331
D16113; D51114; D61462
Premessa la considerazione che la causa principale del fenomeno assenteismo e' lo scadimento del concetto di "senso del dovere", l' A. sostiene la necessita' di una maggiore tutela del pubblico interesse nei confronti di quei pubblici impiegati rivelatisi truffatori o prevaricatori. Su tale problema egli confuta le argomentazioni di quella frangia di persone alle quali si e' rifatto il sindaco della Capitale che ha sostenuto che i fascicoli inerenti i dipendenti comunali potranno essere messi a disposizione del magistrato solo dopo essere stati esaminati dal suo ufficio o da quelli dei suoi piu' vicini collaboratori. Affrontando infatti alla luce della normativa vigente gli aspetti tecnici del problema, l' A. sostiene non riscontrabile nella ipotesi di documentazione attinente singoli dipendenti un caso ricollegabile al "segreto d' ufficio", unica fattispecie che potrebbe sollevare l' Amministrazione comunale dal dovere di adempiere alle richieste del giudice penale, e ritiene quindi che la mancata consegna di detta documentazione integri la fattispecie del reato di omissione di atti di ufficio previsto dall' art. 328 c.p..
art. 352 c.p.p. art. 328 c.p.
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