| L' A. esamina analiticamente le funzioni che s' intestano al comune
nella materia ecologico-ambientale, dimostrandone l' autonomia da
quelle, piu' propriamente sanitarie, introdotte dalla legge
istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (l.n. 833/78), nonche' la
permanenza in capo all' ente locale che le esercita direttamente, non
tramite le Unita' Sanitarie Locali. Dapprima puntualizza i termini
culturali della questione, evidenziando l' evoluzione della piu'
tradizionale concezione "igienistica" della protezione dell'
ambiente, a quella piu' moderna e rispondente di "tutela ecologica",
attenta non soltanto ai molteplici profili protezionistici, ma,
soprattutto, al momento gestionale oggi preminente, che esula
assolutamente da ogni altro modulo di tutela. Successivamente, passa
in rassegna le funzioni di competenza comunale nella materia
ecologica, ordinandole in tre categorie: a) funzioni provvedimentali
e di controllo; b) funzioni di gestione; c) funzioni finanziarie.
Viene quindi alla dimostrazione della tesi della reciproca autonomia
delle fonti e delle relative funzioni in materia ecologico-ambientale
e sanitaria dopo la riforma del 1978, tesi che sviluppa in gradi
successivi: prima, l' analisi della legge di riforma sanitaria,
limitatamente alle parti inerenti, e l' individuazione delle funzioni
proprie del Servizio Sanitario Nazionale, nella materia dell' igiene
ambientale; quindi, l' esame della reazione della normativa ecologica
alla legge di riforma sanitaria; infine, l' esame della piu' recente
normativa in materia di finanza locale, che risulta illuminante al
riguardo, poiche' prevede una netta separazione delle spese e dei
relativi finanziamenti, da un lato, per i servizi sanitari trasferiti
(dove le Unita' Sanitarie Locali non sono ancora funzionanti), dall'
altro, per i servizi comunali in materia di tutela ecologica e di
disinquinamento idrico.
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