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| IDG821200813 | |
| 82.12.00813 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pistolesi Oscar
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| La responsabilita' amministrativa patrimoniale degli amministratori
degli enti locali e la giurisdizione della Corte dei Conti
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| Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 338-344
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D16111; D15400
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| Dopo una breve premessa relativa alla genesi della funzione
giurisdizionale della Corte dei Conti, si passa all' esame
approfondito, con riferimento a detta giurisdizione, della
regolamentazione legislativa della responsabilita' contabile e della
responsabilita' amministrativa patrimoniale degli amministratori e
degli impiegati degli enti locali, cosi' come prevista dagli artt.
251-260 r.d. 3 marzo 1934 n. 3838; al riguardo, si rileva la netta
distinzione tra le ipotesi regolate dagli artt. 251-260 cit. r.d.
1934 e quelle regolate dagli artt. 261-265. E' svolta poi un'
indagine analitica delle varie sentenze della Corte di Cassazione e
della Corte Costituzionale sulla materia, a partire dalla sentenza
della C. Cost. n. 55 del 3 giugno 1966, n. con la quale venne
dichiarata la illegittimita' costituzionale di varie posizioni
relative ai Consigli di Prefettura. Si pone in luce la contraddizione
tra le ragioni poste a fondamento della decisione citata,
inizialmente di salvaguardia del principio delle autonomie e delle
garanzie per gli amministratori locali e lo svolgimento della
giurisprudenza successiva in base alla quale e' sembrato consolidarsi
il principio che la Corte dei Conti sia l' unico organo
giurisdizionale con competenza esclusiva in materia di contabilita' e
responsabilita' amministrativa, sia per i funzionari e impiegati
dello Stato, che per gli amministratori e dipendenti di qualunque
ente pubblico nazionale e locale. Viene rilevata l' importanza delle
decisioni della Corte Costituzionale n. 102 del 1977 e della
Cassazione Sez. un. n. 3335 del 1978 per condursi una serrata critica
alla giurisprudenza sopraindicata, dimostrandosi che l' art. 103
Cost. non ha quella estensione oggettiva e soggettiva che gli si e'
voluta attribuire e soprattutto non ha portata abrogrativa degli
artt. 261-265 del t.u. com. prov. 1934. In conclusione, viene
espressa la preoccupazione di una involuzione della giurisprudenza
delle Sezioni Unite della Cassazione attraverso la sentenza 4 gennaio
1980, n. 2 rispetto alla precedente citata decisione n. 3335 del
1978, e si auspica una specifica definitiva determinazione del
concetto di responsabilita' ex art. 260 r.d. cit. nonche' una
esplicita affermazione dell' illegittimita' costituzionale dei citati
artt. 261-265.
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| art. 251 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
art. 260 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
art. 265 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
C. Cost. 3 giugno 1966, n. 55
Cass. 6 luglio 1978, n. 3335
C. Cost. 2 giugno 1977, n. 102
Cass. 4 gennaio 1980, n. 2
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