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148469
IDG821200813
82.12.00813 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pistolesi Oscar
La responsabilita' amministrativa patrimoniale degli amministratori degli enti locali e la giurisdizione della Corte dei Conti
Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 338-344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D16111; D15400
Dopo una breve premessa relativa alla genesi della funzione giurisdizionale della Corte dei Conti, si passa all' esame approfondito, con riferimento a detta giurisdizione, della regolamentazione legislativa della responsabilita' contabile e della responsabilita' amministrativa patrimoniale degli amministratori e degli impiegati degli enti locali, cosi' come prevista dagli artt. 251-260 r.d. 3 marzo 1934 n. 3838; al riguardo, si rileva la netta distinzione tra le ipotesi regolate dagli artt. 251-260 cit. r.d. 1934 e quelle regolate dagli artt. 261-265. E' svolta poi un' indagine analitica delle varie sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale sulla materia, a partire dalla sentenza della C. Cost. n. 55 del 3 giugno 1966, n. con la quale venne dichiarata la illegittimita' costituzionale di varie posizioni relative ai Consigli di Prefettura. Si pone in luce la contraddizione tra le ragioni poste a fondamento della decisione citata, inizialmente di salvaguardia del principio delle autonomie e delle garanzie per gli amministratori locali e lo svolgimento della giurisprudenza successiva in base alla quale e' sembrato consolidarsi il principio che la Corte dei Conti sia l' unico organo giurisdizionale con competenza esclusiva in materia di contabilita' e responsabilita' amministrativa, sia per i funzionari e impiegati dello Stato, che per gli amministratori e dipendenti di qualunque ente pubblico nazionale e locale. Viene rilevata l' importanza delle decisioni della Corte Costituzionale n. 102 del 1977 e della Cassazione Sez. un. n. 3335 del 1978 per condursi una serrata critica alla giurisprudenza sopraindicata, dimostrandosi che l' art. 103 Cost. non ha quella estensione oggettiva e soggettiva che gli si e' voluta attribuire e soprattutto non ha portata abrogrativa degli artt. 261-265 del t.u. com. prov. 1934. In conclusione, viene espressa la preoccupazione di una involuzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione attraverso la sentenza 4 gennaio 1980, n. 2 rispetto alla precedente citata decisione n. 3335 del 1978, e si auspica una specifica definitiva determinazione del concetto di responsabilita' ex art. 260 r.d. cit. nonche' una esplicita affermazione dell' illegittimita' costituzionale dei citati artt. 261-265.
art. 251 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 art. 260 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 art. 265 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 C. Cost. 3 giugno 1966, n. 55 Cass. 6 luglio 1978, n. 3335 C. Cost. 2 giugno 1977, n. 102 Cass. 4 gennaio 1980, n. 2
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