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148470
IDG821200814
82.12.00814 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Speranza Luigi
Ancora in tema di revoca delle pensioni. Limiti
Foro amm., an. 58 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 345-349
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D14317; D1207
Nell' articolo vengono richiamate le piu' recenti pronunce della Corte dei Conti, che hanno risolto in modo difforme il problema dei limiti al potere di annullamento e di revoca delle pensioni ordinarie e privilegiate e viene, altresi', annotata una recente ordinanza della stessa Corte, con la quale sono state sollevate due distinte questioni di illegittimita' costituzionale: la sopravvivenza - o meno - del termine di 90 giorni per l' impugnativa del Procuratore Generale e la presunta incostituzionalita' del termine di tre anni per l' annullamento o la revoca delle pensioni per errore di fatto, sotto il profilo che lo stesso termine dovrebbe valere anche per l' errore di diritto. Per quel che concerne l' impugnativa del Procuratore Generale avverso i decreti concessivi di pensione, si sostiene che essa debba essere esercitata entro il termine di decadenza di 90 giorni, non sussistendo alcuna identita' di situazioni con l' azione svolta-senza limiti di tempo-dai privati a tutela di un loro diritto paritetico; peraltro, onde consentire il concreto esercizio dell' impugnativa del Procuratore Generale, si auspica che le norme denunciate siano dichiarate incostituzionali nella parte in cui il termine viene fatto decorrere dalla data della registrazione dell' atto, anziche' dalla data della sua notificazione o comunicazione al Procuratore Generale. Per quanto attiene, invece, alla questione della illegittimita' costituzionale del termine di tre anni previsto per la revoca delle pensioni per errore di fatto, si sostiene la manifesta infondatezza della questione stessa, sia perche' non sussiste identita' obiettiva delle situazioni, sia perche' il termine piu' breve di 90 giorni - stabilito per l' annullamento di ufficio per l' errore di diritto - si raccorda perfettamente con il termine, di pari durata, previsto per l' impugnativa del Procuratore Generale, sia perche' il principio della intangibilita' delle pensioni e' una grande conquista sociale e rappresenta la certezza del diritto in un settore estremamente importante e delicato.
ord. C. Conti. sez. III 27 ottobre 1980-8 gennaio 1981, n. 4653 art. 203 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 art. 204 d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092
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