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Documento


148566
IDG820601198
82.06.01198 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Durante Aldo
Dell' ubriachezza nell' assicurazione infortuni
nota a Trib. Firenze 30 giugno 1981
Assic., an. 49 (1982), fasc. 1, pt. 2B, pag. 32-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3165
L' A. pone in evidenza come la motivazione perda di vista la giustificazione della clausola limitatrice nel sottile distinguo tra "ubriachezza stato" ed "ubriachezza causa". Per l' A. non e' ammissibile, nell' assicurazione contro gli infortuni, che sia riconosciuto il diritto all' indennizzo se il danno sia causato a se' stesso con colpa dell' assicurato. Nel fatto in esame la colpa sta nella guida priva della necessaria capacita'. In conclusione, l' A. afferma che clausola contrattuale incriminata potrebbe essere sostituita da una meglio formulata e piu' aderente al concetto di infortunio assicurabile, ma in ogni caso mai accedendo alla formula proposta dalla sentenza annotata.
art. 132 t.u. circ. strad.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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