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148572
IDG820601207
82.06.01207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
Preclusione dell' azione di regresso dell' INAIL in caso di archiviazione del procedimento penale
nota a Cass. sez. III civ. 18 febbraio 1980, n. 1190
Dir. prat. assic., s. 2, an. 23 (1981), fasc. 4, pt. 2, pag. 684-685
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D701
Dopo aver ricordato che nelle ipotesi in cui l' infortunio costituisca un reato perseguibile d' ufficio l' INAIL deve pagare l' indennita' quale anticipazione rispetto all' assolvimento dell' obbligo a carico del datore di lavoro sul quale ricade il riconoscimento del danno, l' A. concorda con quanto riportato nella sentenza in questione. Infatti il giudice civile non puo' conoscere se il fatto costituisca reato, perche' cio' e' di competenza del giudice penale. La competenza del giudice civile e' ammessa solo se, dopo l' archiviazione, e' subentrata una causa di estinzione del reato.
art. 10 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 art. 74 c.p.p. art. 378 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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