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148576
IDG820601213
82.06.01213 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
La funzione (non riparatrice) della revoca del fallimento ed il trattamento di favore ai solitari creditori istanti
nota a Trib. Roma 11 novembre 1981 Trib. Roma 11 novembre 1981 Trib. Roma 11 novembre 1981 Trib. Roma 11 novembre 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 205-210
D31318
L' A. fa notare che le sentenze di revoca del fallimento emesse perche' accertata la mancanza di passivo, sebbene ne abbiano la funzione, non servono a riparare i danni, principalmente morali, che la dichiarazione di fallimento ha comportato. Ad evitare questi danni morali e quelli materiali dovuti alla messa in moto delle procedure fallimentari, l' A. propone di fare obbligo al creditore istante di dare la prova della regolare instaurazione del contraddittorio e dell' esistenza dello stato di insolvenza. Occorre evitare, conclude l' A., che il tribunale funzioni da esattore a favore di tanti singoli creditori che ottengono il soddisfacimento dei loro modestissimi crediti servendosi dell' apparato pubblico.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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