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Documento


148578
IDG820601216
82.06.01216 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bronzini Mario
Leasing e fallimento: non generalizziamo ma decidiamo caso per caso
nota a App. Firenze 16 giugno 1981, n. 221
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 60-64
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620; D31332
L' A. condivide la prudenza manifestata dalla Corte circa la necessita' di regolarsi caso per caso nel determinare i connotati di quel particolare contratto che e' il leasing. Inoltre afferma che, come ogni altro affare concluso dal fallito, anche il leasing e' revocabile quando da' luogo a sperequazione di prestazioni. Infine, l' A. e' pienamente d' accordo anche con quella parte delle sentenze in cui viene stabilito che il curatore non ha obblighi particolari verso il concedente. Il curatore e' un terzo e quindi ha tutto il diritto, qualora non lo ritenga necessario, di non subentrare al fallito e non e' soggetto a penalita' di alcun genere.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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