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148586
IDG820601225
82.06.01225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Interrogativi derivanti dal fallimento conseguente al rigetto della domanda di concordato preventivo
nota a Trib. Roma 23 ottobre 1981
Dir. fall., an. 57 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 176-180
D31300; D31317
Dopo aver ricordato che nel rapporto tra debitore e creditori che si viene instaurando con il concordato preventivo, il giudice e' presente solo per solennizzare l' eventuale accordo e renderlo esecutivo attraverso l' "omologazione", l' A. afferma di non condividere la sentenza riportata. Innanzi tutto propone di fare quanto suggerito da una sentenza della Corte di Cassazione: notificare l' opposizione e l' appello sia al curatore che al commissario giudiziale. Cio' in quanto l' art. 183 l. fall. prescrivendo la notifica dell' atto di appello al solo commis sario giudiziale, risulta illegittimo dato che al commissario, una volta dichiarato il fallimento, subentra a tutti gli effetti il curatore.
art. 181 l. fall. art. 183 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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