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Stampa giuridica

Documento


148590
IDG820601230
82.06.01230 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiomenti Filippo
Tratta pagabile in luoghi situati in stati diversi
Riv. dir. comm., an. 79 (1981), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 61-64
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31400
L' A. prende spunto dalla convenzione cambiaria di Ginevra per notare che, unico tra gli Stati contraenti, l' ordinamento italiano riconosce la possibilita' di una pluralita' di luoghi di pagamento della tratta. Da cio' scaturisce inevitabile il conflitto circa la scelta della legge applicabile quando sulla tratta sono indicati due o piu' luoghi di pagamento situati in Stati diversi e si trovino quindi chiamate in causa diverse leggi regolatrici. L' A. afferma che l' obbligazione dell' accettante della tratta a pluralita' di luoghi di pagamento deve venir regolata dalla legge del luogo in cui l' obbligazione sara' fatta effettivamente valere.
r.d.l. 25 agosto 1932, n. 1130
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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