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Documento


148595
IDG820601236
82.06.01236 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chiomenti Filippo
Il leasing, il tribunale di Milano e donna Prassede
nota a Trib. Milano 29 maggio 1978
Riv. dir. comm., an. 78 (1980), fasc. 5-8, pt. 2, pag. 271-282
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620
La tesi del tribunale secondo cui, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di leasing, l' utilizzatore non dovrebbe versare l' intera somma pattuita ma una somma minore che tenga conto della minor durata del rapporto e del minor uso del bene, e' secondo l' A. inaccettabile. Il contratto di leasing finanziario non pone le prestazioni dell' utilizzatore e del concedente in nesso di corrispettivita' bensi' in nesso di accessorieta'. Sicche' e' pienamente valida la clausola che attribuisce al concedente il potere di chiedere la risoluzione anche per semplice ritardo nel pagamento di una rata ed e' valida conseguentemente la clausola che alla risoluzione fa conseguire il diritto del concedente di ottenere immediatamente l' importo dei canoni residui.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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