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| IDG820601436 | |
| 82.06.01436 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Alessi Riccardo
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| Applicabilita' della procedura di amministrazione straordinaria alle
imprese cooperative
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| Riv. soc., an. 26 (1981), fasc. 6, pag. 1166-1176
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312209; D31230
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| L' A. prende spunto da una sentenza del Tribunale di Roma del 21
febbraio 1981, relativa all' applicabilita' dell' amministrazione
straordinaria ad un' impresa cooperativa, per svolgere alcune
considerazioni sul campo soggettivo di applicazione della legge 3
aprile 1979, n. 95. In particolare, l' A. si chiede se la realta'
economica delle cooperative sia adatta alla procedura di
amministrazione straordinaria. Egli sostiene che, essendovi ormai una
sostanziale equiparazione tra societa' di capitali e societa'
cooperative, non esiste alcun ostacolo concettuale che
pregiudizialmente impedisca l' estensione della procedura alle
cooperative. In un secondo momento l' A. fa osservare che, sebbene
tale legge abbia inteso tutelare soprattutto un' interesse
collettivo, con la sua applicazione alle cooperative non viene meno a
questa funzione anche se la continuazione dell' attivita'
indirettamente agisce a beneficio dei soci che sono la causa stessa
del dissesto dell' impresa. Neppure la norma contenuta nell' art. I
della summenzionata legge, richiedente che l' esposizione debitoria
dell' impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria sia
superiore a cinque volte il capitale versato ed esistente secondo l'
ultimo bilancio approvato, costituisce, secondo l' A., motivo di
esclusione delle cooperative. Infatti, sebbene una loro
caratteristica sia quella della variabilita' del capitale, la norma
in questione fa riferimento ad un preciso istante che e' quello
fotografato al momento della redazione del bilancio; con cio' non vi
e' alcun problema per determinare se la consistenza dei debiti sia
sufficiente o meno.
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| l. 3 aprile 1979, n. 95
Trib. Roma 21 febbraio 1981
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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