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148669
IDG820601469
82.06.01469 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alvino Ernesto
Sul momento in cui sorge il diritto all' indennita' di sopraelevazion
nota a Trib. Monza 14 dicembre 1981
Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 1647-1649
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30480
Prima di esaminare il punto centrale della sentenza in commento, l' A. ricorda brevemente le tesi elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di natura dell' obbligazione di cui all' art. 1127 c.c.: egli aderisce a quella propria della prevalente giurisprudenza, secondo la quale l' indennita' di sopraelevazione e' oggetto di un mero rapporto obbligatorio di natura personale, che non si trasmette dal lato passivo all' eventuale successivo proprietario del piano sopraelevato. Quanto alla decisione in se, essa presta il fianco a qualche spunto critico. Secondo l' A., infatti, il fatto costitutivo dell' obbligazione e' rappresentato all' esercizio del diritto cioe' dall' esecuzione della sopraelevazione, ma a tale concetto deve essere dato un senso lato, che non comporta necessariamente l' esaurimento del diritto. E' ben ovvio, a suo parere che l' insorgenza dell' obbligo di pagamento dell' indennita' si verifica anche all' inizio della costruzione, potendo determinarsi l' area che si occupera'.
art. 1127 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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