| 148669 | |
| IDG820601469 | |
| 82.06.01469 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Alvino Ernesto
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| Sul momento in cui sorge il diritto all' indennita' di sopraelevazion
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| nota a Trib. Monza 14 dicembre 1981
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| Giust. civ., an. 32 (1982), fasc. 6, pt. 1, pag. 1647-1649
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30480
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| Prima di esaminare il punto centrale della sentenza in commento, l'
A. ricorda brevemente le tesi elaborate dalla dottrina e dalla
giurisprudenza in tema di natura dell' obbligazione di cui all' art.
1127 c.c.: egli aderisce a quella propria della prevalente
giurisprudenza, secondo la quale l' indennita' di sopraelevazione e'
oggetto di un mero rapporto obbligatorio di natura personale, che non
si trasmette dal lato passivo all' eventuale successivo proprietario
del piano sopraelevato. Quanto alla decisione in se, essa presta il
fianco a qualche spunto critico. Secondo l' A., infatti, il fatto
costitutivo dell' obbligazione e' rappresentato all' esercizio del
diritto cioe' dall' esecuzione della sopraelevazione, ma a tale
concetto deve essere dato un senso lato, che non comporta
necessariamente l' esaurimento del diritto. E' ben ovvio, a suo
parere che l' insorgenza dell' obbligo di pagamento dell' indennita'
si verifica anche all' inizio della costruzione, potendo determinarsi
l' area che si occupera'.
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| art. 1127 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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